Spese sanitarie sostenute per il convivente, semaforo rosso per l'accesso alla detrazione: le convivenze di fatto non sono equiparate al matrimonio e quindi non è possibile beneficiare delle stesse agevolazioni. Una panoramica sulle istruzioni tra regole ed eccezioni.
Quando le spese sanitarie sono sostenute per il convivente, e non per il coniuge, non si ha diritto alla detrazione IRPEF del 19 per cento.
Le convivenze di fatto regolate dalla Legge Cirinnà, infatti, non sono equiparate al matrimonio e non possono godere dello stesso trattamento, anche dal punto di vista fiscale.
Si tratta, infatti, di una regola che ha una più ampia portata, ma che ha anche delle eccezioni: non si applica, ad esempio, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Spese sanitarie del convivente: detrazione inaccessibile
Le spese sanitarie sostenute nell’anno a cui fa riferimento la dichiarazione dei redditi danno diritto a uno sconto IRPEF pari al 19 per cento della cifra eccedente la francighia di 129,11 euro.
L’agevolazione è riconosciuta anche per i costi sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico.
Ma cosa accade quando l’acquisto di farmaci o il pagamento delle visite viene effettuato in favore di un o una convivente?
Dal momento che, diversamente dalle unioni civili, le convivenze di fatto non sono equiparate al matrimonio, non è possibile beneficiare della detrazione per le spese sanitarie.
La cosiddetta Legge Cirinnà, infatti, ha messo sullo stesso piano il vincolo giuridico che deriva dal matrimonio con quello prodotto dalle unioni civili. Ma non ha fatto lo stesso con le convivenze di fatto.
Escluse le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, comma 20)”.
La stessa lettura, quindi, non si può applicare ai vincoli tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e con dimora abituale nello stesso comune.
Spese sanitarie del convivente, non si ha diritto alla detrazione: istruzioni tra regole generali e istruzioni
Nelle istruzioni generali sulle detrazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7 del 2021, infatti, si legge:
“Il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente”.
Si tratta di una regola generale, quindi, che va ben oltre il perimetro delle spese sanitarie, ma che ha anche le sue eccezioni, come dimostrano le istruzioni fornite sulla detrazione per le spese che riguardano interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Lo sconto sull’imposta spetta anche al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile, anche in assenza di un contratto di comodato.
In questo caso la disponibilità dell’immobile, sulla base della convivenza, fa scattare la possibilità di beneficiare dell’agevolazione.
“Il convivente di fatto che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16-bis del TUIR, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia”.
In attesa delle istruzioni aggiornate al 2022, tutti i dettagli sull’accesso alle detrazioni anche per i conviventi di fatto sono disponibili nella circolare n. 7 del 2021.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 7 del 25 giugno 2021
- Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Spese sanitarie del convivente, detrazione inaccessibile: istruzioni tra regole ed eccezioni