Arrivano le istruzioni INPS per l'applicazione dell'esonero contributivo del 68 per cento in favore delle imprese agricole. Si applica in particolare ai datori di lavoro che operano nei territori colpiti dalle alluvioni del 2023
Via libera alla fruizione dell’esonero contributivo da parte delle imprese agricole delle zone alluvionate di Emilia Romagna, Marche e Toscana.
L’INPS annuncia l’approvazione da parte della Commissione Europea e fornisce le istruzioni per i datori di lavoro interessati.
Possono beneficiare di uno sgravio del 68 per cento su premi e contributi per i lavoratori e le lavoratrici impegnate nei territori in questione nel corso del 2024.
Per poter fruire dell’agevolazione bisogna richiedere alla alla Struttura INPS territorialmente competente l’attribuzione del codice autorizzazione “6V”.
Esonero contributivo in agricoltura: le istruzioni INPS per la fruizione
L’INPS con la circolare n. 114 pubblicata il 31 dicembre 2024 fornisce le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo in favore delle imprese agricole che operano nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana danneggiate dalle alluvioni del 2023.
Si tratta della misura prevista dal decreto Agricoltura, n. 63/2024, il quale prevede per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 la possibilità di beneficiare di un esonero contributivo del 68 per cento in riferimento ai premi e contributi previdenziali dovuti per i dipendenti impiegati nei territori in questione, sia tempo indeterminato sia a tempo determinato (sia full time che part-time, compresi i rapporti di apprendistato).
L’elenco completo delle zone è quello fornito nell’allegato 1 del decreto legge n. 61/2023 riportato di seguito.
Poiché la misura rientra nell’ambito degli aiuti di Stato, la piena operatività è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione UE. Autorizzazione che è stata concessa lo scorso 13 dicembre (decisione C(2024) 8990 final) dando quindi il via libera alla fruizione dell’esonero.
Per le imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, invece, la misura è subordinata al rispetto delle disposizioni previste dal regime de minimis.
Esonero contributivo imprese agricole alluvionate: requisiti e compatibilità con altri incentivi
Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) ed è attribuita d’ufficio dall’INPS.
Consiste, come detto, nella riduzione del 68 per cento dei contributi dovuti dai datori di lavoro, compresa la contribuzione dovuta per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, esclusa la contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria.
Per la fruizione dell’agevolazione, è richiesto il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Per le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, che ricevono la misura come aiuto di Stato, è previsto il massimale di aiuto di 280.000 euro. Per le imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per le quali trova applicazione il Regolamento in materia di aiuti de minimis, l’importo dell’agevolazione concedibile non può superare il massimale di 300.000 euro nell’arco di tre anni.
Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altre disposizioni normative.
L’agevolazione è anche cumulabile con le riduzioni della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore come il taglio del cuneo fiscale e contributivo o il bonus mamme.
Modalità di fruizione nel flusso Uniemens
Per la fruizione dell’esonero bisogna richiedere alla Struttura territorialmente competente, tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente sul Cassetto previdenziale del contribuente, l’attribuzione del codice autorizzazione “6V” con significato di “Imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura aventi diritto alla riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101”.
I datori di lavoro che intendono fruire della riduzione contributiva, devono esporre nei flussi Uniemens di competenza del mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 i lavoratori per i quali spetta l’esonero. In particolare sarà necessario valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi” e “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
- nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore “ESAS” - “Riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101 per Imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere indicato il valore “N”;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’Anno/Mese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento “BaseRif” deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, da valorizzare per i periodi arretrati;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
L’INPS provvederà ad attribuire il codice di nuova istituzione “L193” dal significato di “Arretrati Riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101 per Imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura”. Tutti i dettagli nella circolare n. 114/2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esonero contributivo in agricoltura: le istruzioni INPS per la fruizione