Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito alcuni chiarimenti riguardo i soggetti che possono svolgere l'esame di stato da commercialista senza svolgere il tirocinio obbligatorio. I due pronto ordine del 26 e del 31 ottobre 2022 specificano il caso caso dell'iscritto alla sezione B che ha conseguito la laurea magistrale e del ragioniere commercialista già iscritto all'albo.
Esame di stato da commercialista: il CNDCEC fornisce alcuni chiarimenti in merito ai soggetti che possono sostenerlo in relazione al requisito del tirocinio obbligatorio.
Le indicazioni sono arrivate tramite il pronto ordine n. 181 del 31 ottobre e il n. 170 del 26 ottobre 2022.
Il primo caso preso in esame riguarda gli iscritti alla sezione B dell’albo, cioè gli esperti contabili, che di recente hanno conseguito la laurea magistrale LM 56, mentre il secondo si riferisce agli iscritti alla sezione A con titolo di ragioniere commercialista.
Nella prima ipotesi per accedere all’esame di abilitazione sarà necessario prima svolgere un anno di tirocinio, nella seconda i ragionieri commercialisti potranno sostenerlo direttamente.
Esame di stato da commercialista: dal CNDCEC chiarimenti su chi può sostenerlo senza tirocinio
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda il requisito del tirocinio ai fini dell’esame di stato da commercialista.
Le indicazioni sono state diffuse nel pronto ordine n. 181 e nel pronto ordine n. 170, pubblicati rispettivamente il 31 e il 26 ottobre 2022.
I chiarimenti riguardano in particolare la possibilità di poter sostenere l’esame di stato senza dover prima completare il tirocinio professionale.
Il primo caso è relativo agli esperti contabili che hanno conseguito di recente la laurea magistrale LM 56, mentre il secondo riguarda i ragionieri commercialisti già iscritti all’albo.
Esame di stato da commercialista: il caso dell’esperto contabile che ha conseguito la laurea magistrale
Il pronto ordine n. 181 del CNDCEC, pubblicato il 31 ottobre 2022, risponde al quesito in cui si chiedeva se l’iscritto alla sezione B dell’albo, cioè quella degli esperti contabili, che ha completato il tirocinio triennale nel 2009 e di recente ha conseguito la laurea magistrale LM 56, potesse accedere direttamente all’esame oppure dovesse prima effettuare un nuovo periodo di apprendistato.
Nel caso specifico, il professionista ha completato il tirocinio triennale nel settembre del 2009, cioè prima dell’entrata in vigore del Regolamento contenuto nel DM n. 143/2009.
Il Consiglio sottolinea che, se il soggetto in questione risulta essere stato iscritto alla sezione B del registro dei tirocini e ha svolto quello da esperto contabile, per poter sostenere l’esame di stato dovrà necessariamente svolgere anche il tirocinio da commercialista.
Questo deve avere la durata di un anno, come previsto dall’art. 14 del Regolamento per tutti coloro che hanno già svolto il tirocinio da esperto contabile e poi hanno conseguito la laurea specialistica:
- LM 56 (ex classe 64/S);
- LM 77 (ex classe 84/S).
I professionisti, però, potranno essere esonerati dallo svolgimento della prima prova scritta dell’esame come stabilito all’articolo 46, comma 3 del Dlgs n. 139/2005.
- CNDCEC - Pronto ordini n. 181 del 31 ottobre 2022
- Esame di Stato da dottore commercialista da parte di iscritto nella sezione B dell’albo che ha conseguito la laurea magistrale
Esame di stato da commercialista: il caso del ragioniere iscritto all’albo
La seconda ipotesi analizzata dal Consiglio è specificata nel pronto ordine n. 170 del 26 ottobre 2022.
In questo caso è stato chiesto se il professionista, iscritto alla sezione A dell’albo con qualifica professionale di ragioniere commercialista, potesse sostenere l’esame di abilitazione a dottore commercialista senza dover prima svolgere il tirocinio.
Secondo il Consiglio, il ragioniere commercialista in possesso della laurea magistrale LM 56 può essere ammesso direttamente all’esame di stato.
Questo per due motivi. Innanzitutto non è possibile che lo stesso soggetto possa svolgere la professione di ragioniere iscritto alla sezione A dell’albo e risultare iscritto allo stesso tempo come tirocinante alla sezione A del registro.
Inoltre, come specificato dal comma 4 dell’art. 71 del DL n. 139/2005:
“coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione professionale per l’accesso alla Sezione A dell’Albo.”
Questi però devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, lauree specialistiche in scienze dell’economia, oppure nella classe 84/S, lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;
- diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia oppure diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997;
- diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997.
Pertanto, i professionisti ragionieri contabili che hanno già svolto il periodo di tirocinio obbligatorio e sono in possesso di tali requisiti potranno sostenere l’esame di stato senza dover svolgere ulteriori periodi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esame di stato da commercialista: dal CNDCEC chiarimenti su chi può sostenerlo senza tirocinio