Secondo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non bisogna considerare, ai fini dell'individuazione dei parametri per l'equo compenso, le associazioni non ordinistiche che si riferiscono alla materia tributaria. Queste infatti esercitano abusivamente la professione di esperto contabile
Arriva il no dei commercialisti alla consultazione delle associazioni non ordinistiche in materia tributaria per la definizione di parametri di riferimento per l’equo compenso.
Secondo il CNDCEC tali associazioni non devono essere considerate in quanto esercitano abusivamente la professione di esperto contabile, come peraltro già stabilito dalla Cassazione penale nel 2012.
La richiesta è stata inviata dal Presidente Elbano de Nuccio in una missiva al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e al Sottosegretario Massimo Bitonci.
Equo compenso, CNDCEC: no a parametri per associazioni non ordinistiche della materia tributaria
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) si chiede che nel processo di individuazione dei parametri di riferimento per l’equo compenso non siano consultate le associazioni non ordinistiche che si riferiscono alla materia tributaria.
La richiesta, si legge nel comunicato stampa del 19 settembre, è stata presentata direttamente dal Presidente Elbano de Nuccio in una lettera indirizzata al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e al Sottosegretario Massimo Bitonci.
Secondo i commercialisti, infatti, tali associazioni non devono essere consultate per l’emanazione del decreto in questione dato che, come precisato da de Nuccio, esercitano abusivamente la professione di esperto contabile, secondo quanto stabilito dalla Cassazione penale già nel 2012.
La legge per l’equo compenso, la n. 49/2023, prevede che la retribuzione per le prestazioni rese dai professionisti iscritti in Ordini e Collegi debba essere conforme ai compensi previsti dai parametri individuati in appositi decreti ministeriali.
Nel caso delle professioni non ordinistiche, individuate dalla legge n. 4/2013, invece, si prevede che i parametri debbano essere individuati da un apposito decreto MIMIT sentite le associazioni iscritte nell’elenco previsto dalla medesima legge.
“Tenuto conto che in tale elenco figurano iscritte dalla prima ora associazioni che si riferiscono alla materia tributaria, attività tipica dei Commercialisti per i quali è già determinata l’entità dei compensi dai parametri ministeriali già citati, ci si chiede a cosa possa riferirsi qualsivoglia consultazione con tali associazioni laddove le attività di consulenza fiscale non possono sovrapporsi alle attività individuate di competenza specifica degli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.”
Equo compenso: le associazioni non ordinistiche della materia tributaria commettono il reato di esercizio abusivo della professione
Come sottolineato dal Presidente de Nuccio nella lettera, infatti, già nel 2012 la Cassazione aveva espresso in modo chiaro e inequivocabile che proprio le attività a cui tali associazioni vogliono far riferimento siano da considerarsi “di competenza specifica di una data professione”, concretizzando un esercizio abusivo che risulta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 348 del Codice penale.
Nel caso della redazione di dichiarazioni fiscali, adempimenti di natura tributaria e tenuta della contabilità aziendale si integra, dunque, il reato di esercizio abusivo della professione di Esperto Contabile.
Il Consiglio, poi, evidenzia come lo stesso MIMIT nella circolare n. 221 del 24 marzo 2022 ha precisato che:
“Sono assimilate alle professioni escluse quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una Pubblica Autorità che, ai sensi di norme di legge, controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l’attività professionale in questione.”
Il caso appunto delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, che richiedono il possesso di requisiti obbligatori e il superamento dell’esame di Stato.
“La sommatoria della consolidata giurisprudenza penale con le precisazioni doverose del Ministero competente offre un quadro sufficiente a ritenere che le stesse associazioni che si riferiscono ad attività in materia tributaria non troverebbero oggi ragionevolmente l’assenso alla iscrizione nell’elenco di cui alla legge 4/2013.”
Proprio per questo motivo non avrebbe senso avviare una consultazione per regolare regolare parametri di riferimento per attività che hanno già una regolamentazione parametrica in disposizioni normative riservate ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Equo compenso, CNDCEC: no a parametri per associazioni non ordinistiche della materia tributaria