Passaggio da esclusione a esenzione IVA: ultime novità per gli ETS

Disciplina IVA e regimi fiscali. Ancora una volta il legislatore tenta di uniformare la normativa nazionale alle direttive europee e, così come era successo già nel 2020, porta scompiglio nel settore. Un excursus sulle novità che entreranno in gioco dal 2024, tra gli interventi del Telefisco 2022.

Passaggio da esclusione a esenzione IVA: ultime novità per gli ETS

Uno degli argomenti trattati durante l’appuntamento più atteso dell’anno tra gli operatori del settore fiscale, l’evento formativo Telefisco del Sole24Ore, è stato proprio incentrato sulle novità fiscali che interesseranno gli enti non commerciali a partire dal 2024, e che sono state portate alla nostra attenzione con la legge di Bilancio 2022.

Molte le particolarità e se vogliamo aggiungere anche le incongruenze, che le novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2022 hanno portato all’interno di un settore ad oggi già in confusione, figlio di una riforma ancora incompleta.

In prima linea una profonda modifica dell’art. 4 del D.p.r 633/72, seguita da una conseguente anche se non totalmente complementare estensione dell’art. 10 del medesimo d.p.r., culminate in una successiva procrastinazione della loro effettiva attuazione, grazie ad un emendamento apportato alla legge di Bilancio, in modo da permettere agli operatori di adeguarsi rispetto alle novità citate.

Ripercorriamo insieme le nuove tappe che condurranno gli enti del terzo settore verso una rinnovata disciplina IVA a partire dal 2024.

Il passaggio dall’esclusione all’esenzione IVA

La legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 146/2021 ha previsto, con uno slittamento applicativo al 2024, l’eliminazione della non commercialità ai fini IVA di alcune tipologie di attività svolte dagli enti non commerciali.

Scendendo nel dettaglio, gli enti non commerciali che saranno soggetti alla nuova disciplina sono i seguenti:

  • associazioni politiche, sindacali;
  • associazioni di categoria;
  • associazioni religiose;
  • associazioni assistenziali;
  • associazioni culturali;
  • associazioni sportive dilettantistiche;
  • associazioni di promozione sociale;
  • associazioni di formazione extrascolastica.

Le attività invece per cui non sarà più possibile applicare l’esclusione IVA saranno le seguenti:

  • cessioni di beni;
  • prestazioni di servizi.

Anche se effettuate in conformità delle attività istituzionali

La modifica attuata all’art. 4 del d.p.r. non comprende però le entrate delle quote associative.

Discorso diverso è se la corresponsione delle quote associative permette al socio di beneficiare di un servizio specifico, estraneo al mero diritto di partecipare alla vita sociale dell’associazione. In tale caso la quota non potrebbe essere considerata esclusa dalla disciplina IVA.

In un approfondimento precedente abbiamo già ben analizzato come la modifica all’art. 4 del d.pr. 633/72 rappresenti un cambiamento di fondamentale importanza per gli enti non commerciali e che lo stesso, seppur attuato con l’intento di uniformarsi alla Direttiva 2006/112/CE in risposta anche dell’infrazione già sollevata nel 2009 da Bruxelles, continui ad essere incompleta, ricca di incongruenze e motivo di introduzione di nuovi squilibri a scapito degli operatori del terzo settore.

Nel dettaglio, come specificato anche nell’intervento di Benedetto Santacroce, l’art. 5 comma 15 del decreto-legge 146/2021 ha rivoluzionato l’art. 4 del D.P.R 633/72, ampliando anche le attività considerabili in ogni caso commerciali.

Parallelamente è stato integrato l’art. 10 del D.P.R. 633/72 al fine di poter ricomprendere tra le casistiche di esenzione ai fini IVA molte delle attività eliminate dall’art.4, le quali un tempo potevano beneficiare dell’esclusione.

Squilibri e incongruenze: una riforma da rivedere

L’intento del legislatore con la modifica introdotta dall’art. 5 comma 15 del decreto-legge 146/2021 era quello di modificare la natura dell’IVA prevista per le attività tipiche degli enti non commerciali, passandola da "esclusa" ad "esente".

Sostanzialmente però non è stato questo il reale risultato, in quanto non tutte le attività un tempo contenute nell’art. 4 del D.P.R 633/72 sono state incluse nell’estensione dell’art. 10 del medesimo D.P.R., comportando diverse limitazioni nell’agire e negli intenti di molti enti associativi.

Uno degli esempi portati da Santacroce durante il suo intervento è stato quello relativo all’associazione di promozione sociale per la quale attualmente, al rispetto di determinati requisiti, è possibile prevedere la non commercialità dell’attività di somministrazione degli alimenti e bevande per la generalità dei soci e dei parenti conviventi, sottolineando che la riforma limiterà tale possibilità al caso in cui i fruitori di tale servizio dimostrino di essere categorizzabili come indigenti.

Le modifiche introdotte sulla disciplina IVA come sopra esplicitato nascono dalla volontà di adeguare il corpo normativo italiano alle linee guida europee, le quali però non sono comunque state completamente assorbite dal nuovo apparato legislativo.

Nelle previsioni contenute nel rinnovato art. 10 DPR 633/72 non sembrerebbero infatti essere elencate tutte le attività previste dall’art. 132 della Direttiva 2006/112/CE.

Regime forfettario: quale entrerà prima in vigore?

L’ultima novità slittata al 2024 riguarda la possibilità data dal legislatore alle APS e alle ODV, con ricavi conseguiti inferiori a 65 mila euro, di poter fruire del regime forfettario previsto dall’art. 1 commi da 58 a 63 della legge 190/2014, pensata per colmare il vuoto normativo dovuto all’incompleta attuazione della riforma del terzo settore.

Come abbiamo ripetuto molte volte prima che la riforma sia completamente attuata, dovremo attendere il parere positivo della Commissione Europea circa il titolo X del d.lgs 117/2017, afferente ai regimi fiscali previsti per gli ETS.

Fino a che tale momento non sarà giunto gli enti iscritti al RUNTS si troverebbero in una situazione di stallo non molto piacevole, impossibilitati ad usufruire delle precedenti normative in quanto il perfezionamento della loro iscrizione al registro ne comporterebbe l’abrogazione e la contemporanea inattività dei nuovi regimi fiscali.

Il legislatore, con l’estensione agli ETS del Regime Forfettario prevista dalla legge 190/2014, intendeva colmare questo vuoto normativo. Potrebbe tuttavia essere inutile a causa dello slittamento al 2024 dell’applicabilità della norma.

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