L'INPS con il messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018 ha reso noto che sono stati introdotte importanti novità in merito al Durc online. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
L’INPS con il messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018 ha comunicato che sono state introdotte delle novità in merito al Durc online.
Dal 2015 è stato stabilito che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’Inail e delle Casse Edili deve avvenire con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
A partire dal suddetto periodo è stato avviato, quindi, il processo di allineamento del sistema definito Durc interno, che circoscriveva la verifica sulle singole posizioni aziendali al solo rispetto degli adempimenti contributivi dovuti nei confronti dell’INPS, al sistema di verifica automatizzato del Durc online.
Tuttavia, al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, è stato realizzato il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.)attraverso il quale è possibile anticipare l’attivazione della verifica ed acquisire l’esito del Durc a partire dal mese in cui il beneficio viene fruito.
Durc online, istruzioni e novità: ecco il messaggio dell’INPS
Con il messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018, l’INPS ha informato i contribuenti che sono state apportate delle novità in merito al Durc online.
Di seguito il messaggio dell’INPS pubblicato il 2 luglio 2018.
- Messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018 dell’INPS
- Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nuovo processo di gestione
Nel messaggio l’Istituto Previdenziale ha spiegato che al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, è stato realizzato il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.)attraverso il quale è possibile anticipare l’attivazione della verifica ed acquisire l’esito del Durc a partire dal mese in cui l’agevolazione viene fruita.
Durc online: istruzioni operative per la Dichiarazione Preventiva di Agevolazione
A partire dal 9 luglio 2018, sul sito internet dell’INPS, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, verrà messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato “DPA - Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, gestito dall’omonima procedura.
Questo modulo servirà per comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva; il datore di lavoro potrà effettuare l’invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell’obbligazione contributiva.
Accedendo a tale sezione, al datore di lavoro verrà chiesto di inserire la matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, nonché i mesi per i quali lo stesso verrà fruito.
L’indicazione della matricola permetterà alla procedura di risalire al codice fiscale del datore di lavoro, rispetto al quale verrà effettuata la verifica; l’esito della stessa avrà valore per tutte le matricole collegate allo stesso codice fiscale.
Il sistema D.P.A., dopo aver protocollato l’istanza, invierà alla procedura Durc online la richiesta di verifica della regolarità. Laddove sarà presente un Documento Durc online regolare in corso di validità D.P.A. ne registrerà l’esito; in caso contrario, verrà avviato il procedimento di verifica, con l’eventuale emissione dell’invito a regolarizzare.
Al termine del procedimento, la procedura Durc online comunicherà l’esito al sistema D.P.A., che provvederà alla registrazione dello stesso.
Tale esito sarà visibile anche al datore di lavoro, all’interno dell’applicazione “Di.Res.Co.”, in calce al modulo trasmesso. In riferimento alla singola dichiarazione ed a ogni mese verificato, infatti, verrà annotata la data di interrogazione, l’esito della stessa, il numero di protocollo del Documento formato e la data in cui l’esito è stato registrato negli archivi.
L’indicazione del numero di mesi non è un dato che vincola il datore di lavoro ai fini della fruizione, ma è funzionale all’avvio delle successive verifiche mensile.
Il sistema D.P.A., infatti, in automatico, invierà la richiesta di verifica sulla piattaforma Durc online ogni mese, per il numero di mesi indicato nell’apposito campo, al fine di registrarne il relativo esito.
Ciò significa che il datore di lavoro non dovrà effettuare la comunicazione per ogni nuovo beneficio che intende utilizzare, poiché la comunicazione, già presente e in corso di validità, determina la verifica della regolarità per l’intero codice fiscale, le matricole ad esso collegate e tutti i benefici che sono subordinati alla verifica di regolarità.
Alla scadenza del periodo indicato nel modulo, il datore di lavoro che sta usufruendo o vuole usufruire di ulteriori incentivi dovrà trasmettere un nuovo modulo contenente i nuovi dati di riferimento.
Al fine di agevolare tale adempimento, il sistema D.P.A., all’approssimarsi della scadenza di validità del modulo trasmesso, inoltrerà un alert sollecitando l’invio di un’eventuale ulteriore richiesta.
La procedura descritta permetterà di conoscere in tempo reale, al momento dell’elaborazione della denuncia, la situazione dell’azienda relativamente alla regolarità contributiva, consentendo di riconoscere da subito i benefici esposti ovvero di emettere e notificare tempestivamente le eventuali note di rettifica per addebito.
In ogni caso, qualora entro il termine normativamente previsto rimanga senza esito la verifica di regolarità contributiva operata dalla procedura Durc online, D.P.A. provvederà automaticamente a reinterrogare il sistema Durc online finché non si otterrà l’esito definitivo.
Durc online: annullamento dei documenti generati dal sistema
Con il messaggio n. 2267 del 6 giugno 2018 è stata rilasciata alle Strutture territoriali la funzione di annullamento del Documento generato dal sistema di verifica della regolarità contributiva (Durc online in caso di esito regolare e Verifica regolarità contributiva in caso di esito irregolare) nelle ipotesi in cui, a seguito di verifiche d’ufficio ovvero su richiesta dell’interessato, risulti che lo stesso sia stato adottato sulla base di un’istruttoria incompleta o fondata su elementi non corrispondenti alla realtà.
A seguito dell’annullamento del Documento formato in esito alla richiesta di verifica della regolarità contributiva dell’azienda in materia di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, è necessario effettuare una serie di adempimenti volti, da un lato, a neutralizzare gli effetti prodotti dal Documento annullato e, dall’altro, ad evitare che lo stesso, in attesa che venga formato il nuovo Documento, produca ulteriori conseguenze.
Con il presente messaggio l’INPS ha fornito, inoltre, indicazioni in merito alle operazioni da porre in essere nella gestione di tale evenienza, in attesa che le procedure informatiche vengano aggiornate per effettuare in modo automatizzato gli adempimenti necessari.
Durc online: indicazioni operative per la fase successiva all’annullamento del Documento
Pervenuta da Durc online la notizia dell’annullamento di un Documento, il sistema procederà centralmente ad aggiornare i semafori già accesi sui mesi interessati dal Documento annullato (che vengono ricondotti a “rosso non lucchettato”) e a inserire il codice fiscale coinvolto in una nuova successiva richiesta a Durc online da INPS.
Successivamente all’annullamento l’operatore dovrà effettuare una ricognizione degli archivi al fine di individuare e gestire situazioni già in essere, relative all’intervallo temporale interessato dal Documento annullato che, in attesa della formazione di un nuovo Documento, potrebbero definirsi in maniera non corretta.
In particolare, per quanto riguarda le note di rettifica presenti in Gestione Contributiva e non ancora definite, si rende necessario distinguere le differenti casistiche:
- le note di rettifica in stato “da emettere”saranno automaticamente ricalcolate a seguito dell’aggiornamento dei semafori e, in presenza di “rosso non lucchettato”, non saranno notificate;
- le note di rettifica in stato “emesso”saranno riportate centralmente allo stato “da emettere” e il ricalcolo, per recepire il nuovo esito della verifica di regolarità, sarà fatto automaticamente o potrà essere fatto manualmente dall’operatore;
- le note di rettifica già inviate saranno riportate centralmente allo stato “da emettere”, al fine di impedirne l’erroneo inoltro al recupero crediti in presenza di un semaforo che è stato ricondotto a “rosso non lucchettato” e consentire il successivo ricalcolo in batch. Per evitare errori, nell’ipotesi di passaggio manuale ai Debiti o Crediti, si raccomanda di sottoporre preliminarmente la note di rettifica a ricalcolo per registrare eventuali modifiche della regolarità contributiva.
Viceversa, qualora le note di rettifica siano già transitate al Nuovo Recupero Crediti, alle relative inadempienze, contraddistinte dal TS 25, sarà necessario attribuire il CSL 9112 o, se già infasate, sarà necessario sospendere l’avviso di addebito di riferimento.
Altrimenti, dovranno essere temporaneamente bloccate le note di rettifica transitate in procedura Debiti (causale “in accertamento”), al fine di evitare il rimborso o la compensazione di importi che potrebbero risultare non spettanti.
Durc online: fase successiva alla formazione del nuovo Documento
A conclusione della nuova attività di verifica della regolarità contributiva, con il successivo aggiornamento del fascicolo, si realizzerà una delle seguenti situazioni:
. | Semaforo conseguente alla prima verifica di regolarità | Semaforo conseguente alla seconda verifica di regolarità | |
A | Rosso lucchettato | Azzurro | |
B | Rosso lucchettato | Rosso lucchettato | |
C | Azzurro | Rosso lucchettato | |
D | Azzurro | Azzurro |
Nella fattispecie A sarà necessario riconoscere i benefici ora spettanti, azzerando gli addebiti generati dal precedente Documento.
A tal fine, l’operatore dovrà effettuare il ricalcolo delle note di rettifica non definite (o attendere il ricalcolo automatico, nell’ipotesi in cui le stesse si trovino nello stato “da emettere”); inoltre, sarà necessario acquisire i flussi di regolarizzazione necessari a definire in compensazione le inadempienze con TS 25.
A tal proposito si rileva che i flussi di regolarizzazione dovranno essere acquisiti dalle Strutture, salva l’ipotesi in cui il Documento Verifica regolarità contributiva sia stato annullato a seguito dell’accertato comportamento omissivo del datore di lavoro. In questo caso sarà quest’ultimo a dover trasmettere i flussi regolarizzativi volti al riconoscimento dei benefici inizialmente disconosciuti.
Ci si riferisce, in particolare, all’obbligo che grava sul datore di lavoro di comunicare tempestivamente l’avvenuta regolarizzazione a seguito di invito a regolarizzare. L’omessa o tardiva comunicazione dell’avvenuta regolarizzazione, che ha determinato la formazione di un Documento poi annullato, comporta l’obbligo in capo al datore di lavoro medesimo di sanare la situazione.
In relazione a tale eventualità, la Struttura territoriale dovrà aver cura di comunicare all’azienda la necessità di trasmettere i flussi regolarizzativi per il riconoscimento delle agevolazioni e tale comunicazione dovrà essere prodotta dalle aziende ai fini della generazione del ticket di cui al messaggio n. 4973/2016.
Nella fattispecie B, sebbene la situazione sostanziale non cambi, sarà sempre necessario sottoporre a ricalcolo le note di rettifica non definite, nonché aggiornare il CSL di sospensione attribuito alle inadempienze in gestione, per poi procedere con l’attività di recupero.
Nella fattispecie C il diverso esito del nuovo Documento comporterà la necessità di addebitare i benefici inizialmente riconosciuti sulla base di un Documento poi annullato.
L’operatore dovrà, innanzitutto, sottoporre a ricalcolo eventuali note di rettifica non definite emesse ad altro titolo (o attendere il ricalcolo automatico), nonché acquisire in procedura flussi di regolarizzazione relativi a tutto il periodo interessato dal Documento annullato, finalizzati ad addebitare i benefici non più spettanti.
La fattispecie D non richiede, per ovvie ragioni, alcun intervento da parte dell’operatore.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Durc online 2018: istruzioni e novità INPS