Diritto di sciopero e serrata: la definizione dell'articolo 40 della Costituzione. Che differenza c'è tra i due concetti
Diritto di sciopero e serrata: cosa sono e qual è la differenza?
Lo sciopero è un’astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori dipendenti, che nella maggior parte dei casi viene promossa dai sindacati e ha l’obiettivo di ottenere, esercitando una pressione sull’azienda e i datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
A differenza dello sciopero, la serrata è un’astensione o un impedimento al lavoro che viene promossa direttamente dall’azienda, dall’imprenditore o dal datore di lavoro per fare pressioni sui lavoratori.
Un’analisi del fondamento costituzionale del diritto di sciopero e il significato della serrata, cercando di dare una valutazione corretta della qualificazione giuridica e della titolarità di entrambi questi fenomeni.
Diritto di sciopero: articolo 40 Costituzione italiana
Il diritto di sciopero è disciplinato innanzitutto dall’articolo 40 della Costituzione italiana che afferma:
“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”
Il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero comporta due grandi questioni:
- la tutela dell’azione sindacale;
- la differenza netta col precedente regime corporativo di stampo fascista.
Innanzitutto la tutela dell’azione sindacale. Gran parte dei costituzionalisti sottolineano come il diritto di sciopero riconosciuto dall’articolo 40 della Costituzione italiana serva per rafforzare lo scopo legislativo di considerare questo strumento come una garanzia di effettività della libertà ed ampiezza dell’azione dei sindacati. In altre parole, l’articolo 40 della Costituzione sul diritto di sciopero è fondamentale per dare attuazione al principio di autonoma organizzazione dei lavoratori prevista dall’articolo 39 della Costituzione.
In secondo luogo, il diritto di sciopero riconosciuto dall’articolo 40 della Costituzione segna una clamorosa differenza con il precedente regime corporativo, nel quale addirittura il diritto di sciopero era un reato.
Il diritto di sciopero, inoltre, rappresenta anche un mezzo necessario per rendere piena ed effettiva la partecipazione dei lavoratori alla vita sociale ed economica del Paese.
Quali limiti al diritto di sciopero?
Il diritto di sciopero non può essere esercitato in modo arbitrario, ma deve essere svolto nel rispetto del diritto delle aziende di operare senza subire danni dall’azione dello sciopero medesimo; nel caso in cui lo sciopero riguardi un settore di rilevanza pubblica, questo deve essere svolto nel rispetto dei diritti dei cittadini-fruitori del servizio.
I limiti del diritto di sciopero sono di due tipi:
- limiti interni;
- limiti esterni.
I limiti interni al diritto di sciopero non sono stati correttamente individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza poiché manca una legge organica che disciplini il diritto di sciopero medesimo nella sua interezza.
I limiti esterni al diritto di sciopero sono gli unici individuati dalla giurisprudenza. Quando si parla di limiti esterni al diritto di sciopero si fa riferimento agli altri diritti tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla vita ed all’integrità fisica ed il diritto all’iniziativa economica privata.
Al lavoro della giurisprudenza sono seguiti (dopo ben più di quarant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione) due importanti interventi legislativi ovvero la Legge n. 146 del 1990 e la Legge n. 83 del 2000 sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Cos’è la serrata?
La serrata è la sospensione dell’attività aziendale promossa direttamente dal datore di lavoro. Con la serrata il datore di lavoro cerca di esercitare delle pressioni sui lavoratori, spesso e volentieri per scoraggiare delle pretese di carattere retributivo.
La serrata è da considerarsi un illecito civile, potendosi considerate come un inadempimento contrattuale del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori.
Esistono diverse tipologie di serrata:
- la serrata individuale o collettiva, a seconda che venga posta in essere da uno o più datori di lavoro;
- la serrata offensiva, se lo scopo del datore di lavoro è ottenere un arretramento dei propri lavoratori rispetto alle posizioni ottenute;
- la serrata difensiva, nel caso in cui lo scopo sia non concedere nulla rispetto a richieste avanzate dai lavoratori;
- la serrata di ritorsione, quando viene posta in essere per reagire a scioperi precedentemente organizzati dai lavoratori.
La serrata non è disciplinata dalla Costituzione che, ovviamente, si è preoccupata di tutelare i diritti della parte debole, ovvero dei lavoratori.
Dal punto di vista penale la serrata diventa un reato in tre casi espressamente previsti dal codice penale:
- se ha scopo politico (articolo 503 codice penale);
- se viene esercitata per coazione alla pubblica autorità (articolo 504 codice penale);
- se ha scopo di protesta (articolo 505 codice penale).
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