Proroga per la dichiarazione dell'imposta di soggiorno: la scadenza passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022, per effetto delle novità previste dal Decreto Semplificazioni. Tre mesi in più per l'invio dei dati del 2020 e del 2021, utilizzando modulo, istruzioni e specifiche tecniche forniti dal MEF.
Più tempo per inviare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno: il Decreto Semplificazioni ha previsto la proroga della scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2022.
Disciplinata dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile, ci saranno tre mesi di tempo in più per inviare la dichiarazione telematica, che dovrà essere trasmessa cumulativamente per gli anni 2020 e 2021 al fine dell’indicazione da parte dei gestori di strutture così come i percettori di redditi da locazioni brevi delle informazioni relative all’imposta versata.
La dichiarazione dell’imposta di soggiorno dovrà essere presentata in modalità telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate e, si ricorda, in caso di omessa o infedele presentazione si applica una sanzione di importo pari dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Dichiarazione imposta di soggiorno, proroga scadenza al 30 settembre: istruzioni e soggetti obbligati
Con decreto del 29 aprile 2022 il MEF ha messo a disposizione il nuovo modulo e le istruzioni relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno, adempimento previsto dal comma 1-ter, articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011 e dal comma 5-ter, articolo 4 del decreto legge n. 50/2017.
Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno sono i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nell’ambito delle locazioni brevi, di durata non superiore a 30 giorni, anche in relazione ad immobili gestiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, con o senza intermediazione.
Nel campo “Tipologia del dichiarante” del modello bisognerà indicare se l’invio è effettuato dal:
- gestore della struttura ricettiva, soggetto che può essere identificato in colui che deve effettuare le comunicazioni ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativo al T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza il quale stabilisce che i “gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti”;
- mediatore della locazione, secondo quanto stabilito dal comma 5-ter dell’art. 4 del D. L. n. 50 del 2017, il quale prevede espressamente che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione;
- dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva, se ad inviare il modello è un altro soggetto, quale ad esempio il rappresentante, curatore fallimentare, erede;
- intermediario, se la dichiarazione è trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale Fatture e Corrispettivi.
Appare quindi evidente che l’adempimento abbraccia quindi la generalità del comparto turistico, e la scadenza da tenere a mente è fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata incassata l’imposta di soggiorno.
Sarà doppia tuttavia la dichiarazione da presentare entro la nuova scadenza del 30 settembre, prorogata dal Decreto Semplificazioni, relativamente ai dati sia relativi all’anno 2020 che al 2021.
L’adempimento è partito per fasi, e solo dal 7 giugno 2022 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate un servizio che consente di predisporre e trasmettere il modulo di dichiarazione per il biennio scorso.
A tal fine, sarà necessario accedere all’area “Servizi” disponibile nella propria area riservata e cliccare sulla voce “Dichiarazioni”.
Si segnala che il 13 giugno 2022 nella sezione “Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno” del sito del Dipartimento delle Finanze è stata pubblicata la versione 3/2022 delle specifiche tecniche.
Contestualmente, è resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e sarà adeguata l’applicazione web per l’invio telematico della dichiarazione.
- Specifiche tecniche dichiarazione imposta di soggiorno
- Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno (versione 3/2022 del 13 giugno 2022)
Dichiarazione imposta di soggiorno 2022, dai dati della struttura a quelli dell’imposta: istruzioni e modello
Il modello messo a disposizione dal MEF prevede l’indicazione di una mole considerevole di informazioni, che raddoppiano per quel che riguarda l’adempimento in scadenza il 30 settembre 2022.
Nel dettaglio, tra le informazioni da indicare particolare attenzione bisognerà prestare a quelle relative alla struttura e all’imposta.
Per quel che riguarda il campo dedicato ai dati della struttura ricettiva, la compilazione sarà necessaria per ogni struttura presente nel Comune al quale viene inviata la dichiarazione.
Sarà sempre necessario indicare la denominazione della struttura, e successivamente bisognerà indicare se si tratta di un’attività ricettiva commerciale o meno e, nel primo caso, sarà necessario compilare anche i campi relativi al codice ATECO di riferimento, al codice fiscale e alla partita IVA.
Successivamente bisognerà inserire i dati relativi all’ubicazione della struttura, i recapiti di posta elettronica ordinaria, PEC (non obbligatoria) e telefonici.
Nella sezione relativa ai dati della struttura bisognerà inoltre inserire le prime informazioni sull’imposta suddivise per trimestre, inserendo a titolo esemplificativo il numero di presenze a tariffa ordinaria, esenti o beneficiarie di eventuali riduzione della tassa di soggiorno previste dal Comune.
È tuttavia nel riquadro dei versamenti che bisognerà inserire le informazioni di dettaglio relative ai pagamenti effettuati. Non sarà obbligatorio indicare gli estremi dei pagamenti, mentre sarà sempre necessario inserire l’importo annuale pagato al Comune.
Si ricorda infine che in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
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