Istruzioni dichiarazione IVA 2017 in casi particolari: soggetti non residenti, stabile organizzazione, contribuenti soggetti a procedure concorsuali. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online il modello definitivo della dichiarazione IVA 2017 e le relative istruzioni.
La dichiarazione IVA 2017 si presenta ricca di novità, la prima delle quali è senza dubbio rappresentata dalla nuova scadenza obbligatoria: il 28 febbraio 2017 con invio in forma autonoma. Non è più possibile, infatti, invare la dichiarazione IVA contestualmente con l’invio della dichiarazione dei redditi (come accadeva fino all’anno scorso).
In questo intervento evidenziamo i casi particolari di compilazione ed invio telematico della dichiarazione IVA cui è dedicata ampia parte delle istruzioni ministeriali. Si va dalla dichiarazione IVA dei contribuenti soggetti a procedure concorsuali sino alla gestione delle stabili organizzazioni.
Dichiarazione IVA 2017in caso di fallimento nel corso del periodo d’imposta 2016
I curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell’anno 2016, devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l’anno d’imposta, comprensiva di due moduli:
- il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3);
- il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data. In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01.
Con riferimento al quadro VX occorre tener presente le seguenti ipotesi:
a) presenza di un debito IVA risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (1° periodo). In tale ipotesi occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (2° periodo), in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro;
b) presenza di un credito IVA nel 1° periodo. In tale ipotesi, invece, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo. Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono altresì tenuti a presentare, esclusivamente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico modello IVA 74-bis, approvato con il provvedimento 15 gennaio 2016, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (cfr. risoluzione n. 181/E del 12 luglio 1995).
Dichiarazione IVA 2017 in caso di fallimento dopo la chiusura del periodo d’imposta 2016
Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2016, e quest’ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest’ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.
Anche in quest’ultimo caso, resta fermo l’obbligo di presentare, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore,
lo specifico modello IVA 74-bis.
Dichiarazione IVA 2017 in caso di cessazione dell’attività
I soggetti che hanno cessato l’attività sono tenuti, ai sensi dell’art. 35, comma 4, alla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale nell’anno successivo a quello in cui l’attività è cessata, entro i normali termini.
In particolare, per le imprese, si precisa che l’attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell’anno 2016 abbia cessato l’attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova
partita IVA), egli deve presentare ai fini dell’IVA un’unica dichiarazione costituita da:
- il frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all’ultima attività esercitata nell’anno 2016;
- un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all’ultima attività esercitata. Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività;
- un modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell’anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.
Dichiarazione IVA 2017 per i soggetti non residenti
Si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione e presentazione della dichiarazione IVA 2017 in relazione alle diverse modalità con le quali il soggetto non residente può aver operato nel territorio dello Stato durante l’anno d’imposta.
Soggetto non residente che ha operato mediante rappresentante fiscale
La dichiarazione IVA 2017 relativa al soggetto estero, i cui dati devono essere indicati nel riquadro contribuente, è presentata dal rappresentante fiscale che deve indicare i propri dati nel riquadro dichiarante riportando il codice carica 6.
Nell’ipotesi in cui il soggetto non residente abbia variato durante l’anno d’imposta il rappresentante fiscale mediante il quale ha operato, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante fiscale operante al momento di presentazione della dichiarazione, il quale indicherà i propri dati nel riquadro dichiarante riassumendo in un unico modulo tutti i dati delle operazioni effettuate nell’anno dal soggetto non residente.
Soggetto non residente che ha operato mediante identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter
In tale ipotesi la dichiarazione IVA 2017 deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente; per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati nel riquadro dichiarante i dati del rappresentante riportando il codice carica 1.
Soggetto non residente che nello stesso anno d’imposta ha operato mediante rappresentante fiscale e identificandosi direttamente
Ai sensi dell’art. 17, terzo comma, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell’identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, in tutti i casi in cui un soggetto non residente nel medesimo anno d’imposta abbia effettuato operazioni in Italia sia mediante rappresentante fiscale che identificandosi direttamente, considerata l’unicità del soggetto d’imposta, l’obbligo dichiarativo annuale deve essere assolto da parte del soggetto operante alla data di presentazione della dichiarazione mediante un’unica dichiarazione costituita da più moduli in relazione agli istituti di cui il soggetto non residente si è avvalso nel corso dell’anno.
Per le modalità di compilazione in tali particolari ipotesi si forniscono, ad integrazione delle istruzioni di carattere generale, le seguenti istruzioni a titolo esemplificativo:
- Passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta
- qualora nel corso dell’anno cui la dichiarazione si riferisce il soggetto non residente abbia operato attraverso un rappresentante fiscale e successivamente si sia identificato direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, la dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli:
- nel frontespizio il soggetto non residente deve indicare la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR e dallo stesso utilizzata per assolvere direttamente gli adempimenti IVA;
- nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell’istituto dell’identificazione diretta, compilando solo in tale modulo anche la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal contribuente non residente;
- nel modulo n. 02 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi del rappresentante fiscale. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA a suo tempo attribuita al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante per assolvere agli adempimenti IVA.
- qualora nel corso dell’anno cui la dichiarazione si riferisce il soggetto non residente abbia operato attraverso un rappresentante fiscale e successivamente si sia identificato direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, la dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli:
- qualora il passaggio sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione la stessa, costituita da un solo modulo, deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere agli adempimenti IVA e successivamente estinta.
- Passaggio da identificazione diretta a rappresentante fiscale:
- qualora nel corso dell’anno cui la dichiarazione si riferisce il soggetto non residente abbia operato identificandosi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter e successivamente avvalendosi di un rappresentante fiscale, la dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli:
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- nel frontespizio devono essere indicati nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere agli adempimenti IVA. Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6;
- nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell’istituto della rappresentanza fiscale, compilando solo in tale modulo anche la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal contribuente non residente;
- nel modulo n. 02 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell’istituto dell’identificazione diretta indicando nel rigo VA1, campo 5, la partita IVA attribuita al soggetto non residente e dallo stesso utilizzata per assolvere
direttamente gli adempimenti IVA e successivamente estinta.
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- qualora il passaggio sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione la stessa, costituita da un solo modulo, deve essere presentata dal rappresentante fiscale indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9. Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA attribuita in sede di identificazione diretta al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello ANR.
Dichiarazione IVA 2017 del soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione
La dichiarazione IVA 2017 relativa al soggetto non residente che ha operato in Italia attraverso una stabile organizzazione deve essere presentata seguendo le indicazioni fornite per la generalità dei contribuenti IVA. Si evidenzia che in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato non è consentito operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Come precisato con la circolare n. 37 del 2011, infatti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia, nei confronti di cessionari e committenti non soggetti passivi d’imposta o non residenti l’IVA deve essere assolta dal cedente o prestatore utilizzando il numero di partita IVA attribuito alla stabile organizzazione.
Tali operazioni contraddistinte da una distinta serie di numerazione in sede di emissione delle relative fatture ed annotate in un apposito registro, saranno oggetto di un apposito modulo della dichiarazione annuale presentata dalla stabile organizzazione.
Si fa presente, inoltre, che con la risoluzione Agenzia delle Entrate numero 108 del 2011 è stato chiarito che la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente ha il diritto di recuperare, tramite la detrazione, il credito IVA relativo alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre con la partita IVA attribuita alla posizione di identificazione diretta o di rappresentanza fiscale poi cessata a seguito dell’introduzione del divieto ad operare mediante duplice posizione IVA. In tale ipotesi, infatti, si riscontra una situazione di continuità analoga a quella riscontrabile nelle trasformazioni sostanziali soggettive.
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