Dal 17 gennaio sono entrate in vigore le nuove sanzioni sul trasferimento transfrontaliero dei contanti per chi non rispetta l'obbligo di dichiarazione delle somme trasportate. Ecco le novità
Quali sono le nuove sanzioni che si applicano a partire dal 17 gennaio per coloro che non dichiarano la somma del denaro contante che trasportano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione Europea?
Dopo l’approdo in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio, il decreto legislativo n. 211/2024 è entrato in vigore, recependo quanto disposto nel regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018.
Il provvedimento disciplina i trasferimenti transfrontalieri di denaro contante e, in particolare, prevede un nuovo regime sanzionatorio per chi non rispetta l’obbligo dichiarativo, effettuando distinzioni tra i casi di omessa dichiarazione e quelli di dichiarazione inesatta o incompleta.
Denaro contante e controlli in dogana: le sanzioni in caso di omessa dichiarazione
A tracciare un quadro generale di quanto previsto dal decreto legislativo n. 211/2024 è stata la circolare n. 1/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che riepiloga le novità applicate a partire dal 17 gennaio 2025.
Tra queste spicca il nuovo regime sanzionatorio attualmente in vigore per chi non rispetta l’obbligo di dichiarazione valutaria relativo alle somme di denaro contante trasportate.
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L’adempimento deve essere rispettato qualora chiunque entra o esca dai territori dell’Unione Europea trasporti denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 euro.
A tal proposito si ricorda che il decreto in questione ha anche ampliato la definizione di denaro contante, includendo anche le carte prepagate e, in generale, qualsiasi strumento diverso dalla valuta che consenta di effettuare il pagamento di una somma di denaro.
In caso di omessa dichiarazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le nuove sanzioni amministrative sono le seguenti:
- dal 30 per cento al 50 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
- dal 50 per cento al 70 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro se tale valore è superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- dal 70 per cento al 100 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro se tale valore è superiore a 100.000 euro.
Come si può notare, il decreto legislativo n. 211/2024 ha inasprito le sanzioni originariamente previste dal decreto legislativo n. 195/2008.
Quest’ultimo infatti puniva le violazioni relative all’inadempimento degli obblighi dichiarativi con sanzioni che variavano dal 10 al 30 per cento delle somme trasportate in eccedenza alla soglia di 10.000 euro nei casi in cui il loro valore era inferiore a 10.000 euro.
Per le somme in eccedenza alla soglia sopracitata il cui valore era superiore a 10.000 euro veniva invece applicata una sanzione dal 30 per cento al 50 per cento.
Si segnala inoltre che a partire dal 17 gennaio 2025 la sanzione minima prevista nei casi di omessa dichiarazione è pari a 900 euro, aumentando di 600 euro rispetto alla sanzione precedentemente vigente.
La sanzione massima, invece, non può essere superiore a 100.000 euro
Denaro contante e controlli in dogana: le sanzioni in caso di dichiarazione inesatta o incompleta
Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 211/2024 non si limitano solo all’instaurazione di sanzioni più dure.
Il provvedimento in questione prevede infatti anche un regime sanzionatorio ad hoc per i casi di dichiarazione inesatta o incompleta.
Nello specifico, le sanzioni applicate sono le seguenti:
- dal 15 per cento al 25 per cento della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;
- dal 25 per cento al 35 per cento della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
- dal 50 per cento al 70 per cento della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- dal 70 per cento al 100 per cento della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100.000 euro.
In questi casi, la sanzione minima prevista è di 500 euro, mentre la sanzione massima non può essere superiore a 1.000.000 euro.
Quanto stabilito dal decreto legislativo n. 211/2024 si pone come obiettivo, anche tramite l’inasprimento delle sanzioni, di contrastare il riciclaggio di denaro e, in generale, l’utilizzo di somme contanti ricavate tramite attività illecite.
Denaro contante e controlli in dogana: cosa cambia per l’estinzione delle sanzioni?
Vista la modifica del regime sanzionatorio sopracitata, il decreto legislativo prevede cambiamenti anche in materia di adempimenti oblatori, ovvero l’estinzione della sanzione tramite il pagamento di una somma ridotta.
In caso di omissione della dichiarazione la somma ridotta che il soggetto a cui è stata contestata la violazione deve versare è pari:
- al 15 per cento del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;
- al 30 per cento se l’eccedenza non supera i 40.000 euro.
In questo caso, la somma minima ridotta da versare è pari a 500 euro.
Invece, per quanto riguarda le circostanze di dichiarazione inesatta o incompleta i pagamenti in misura ridotta sono pari:
- al 10 per cento della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;
- al 15 per cento della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
- al 30 per cento della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 40.000 euro.
Anche in questo caso è prevista un’importo minimo per chiedere l’estinzione della violazione, pari a 300 euro.
Si ricorda, tuttavia, che non è possibile usufruire del beneficio dell’oblazione nei seguenti casi:
- per i casi di omessa dichiarazione: l’importo del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro superi i 40.000 euro;
- per i casi di dichiarazione inesatta/incompleta: la differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato superi i 40.000 euro.
Inoltre l’oblazione non è concessa ai soggetti cui è stata contestata la violazione qualora abbiano già fatto ricorso a questo strumento relativamente alla violazione dichiarativa valutaria nei 5 anni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Denaro contante e controlli in dogana: le nuove sanzioni in vigore