Denaro contante: dal 2025 nuove regole sui controlli in dogana

Emanuele Muzzi - Leggi e prassi

Pubblicato in GU il decreto legislativo che recepisce in Italia il regolamento UE sui controlli di oro e contanti in dogana. Dal cambiamento della definizione di contante all'inasprimento delle sanzioni, ecco le nuove regole

Denaro contante: dal 2025 nuove regole sui controlli in dogana

Denaro contante: arrivano le nuove regole dei controlli alla dogana.

In data 2 gennaio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 211/2024 che recepisce in Italia il regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018.

Le disposizioni riguardano i controlli che la dogana effettua sul trasporto transfrontaliero di oro e contanti, siano essi in entrata o uscita dal territorio dell’Unione Europea.

Il decreto, oltre a stabilire sanzioni più severe per chi non dichiara le somme trasportate, prevede anche una definizione ampliata di ciò che è considerato “contante”.

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 17 gennaio 2025.

Denaro contante: ecco la nuova definizione ampliata

Il provvedimento in questione è stato adottato con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro e l’utilizzo di contanti accumulati tramite attività illecite. Sono previste diverse misure, tra cui l’applicazione di sanzioni più severe in caso di mancata dichiarazione e una nuova definizione di “contante”.

In particolare, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 211/2024 stabilisce che rientrano nella definizione di contante i seguenti strumenti:

  • le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;
  • strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Rientrano in questa tipologia di strumenti:
    • gli assegni turistici;
    • gli assegni;
    • i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna;
  • beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, come quelli elencati al punto 1 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018;
  • carte prepagate.

Tutte le tipologie di strumenti appena elencate devono essere dichiarate in dogana quando il loro valore complessivo è pari o superiore a 10.000 euro.

Denaro contante: sanzioni più severe in caso di inesatta o mancata dichiarazione

Il decreto legislativo n. 211/2024 prevede anche novità in materia di sanzioni nel caso in cui non venga rispettato l’obbligo di dichiarazione del valore delle somme trasportate.

Le nuove sanzioni verranno applicate a partire dal 17 gennaio 2025.

In particolare, viene anche introdotto un differente regime sanzionatorio per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di inesatta/incompleta dichiarazione.

Nel primo caso, la sanzione è prevista in misura pari al 15 per cento del denaro contante eccedente la soglia 10.000 euro se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro.

Se invece l’eccedenza è tra i 10.000 e i 40.000 euro la sanzione che deve essere versata è pari al 30 per cento del denaro eccedente.

Per quanto riguarda il secondo caso, relativo all’inesatta o incompleta dichiarazione, le sanzioni sono le seguenti:

  • in misura pari al 10 per cento della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;
  • in misura pari al 15 per cento della differenza tra ’’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
  • in misura pari al 30 per cento della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 40.000 euro.

Inoltre, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 211/2024 modifica anche la sanzione minima che deve in ogni caso essere versata, che passa da 200 euro a 500 euro per le dichiarazioni omesse e a 300 euro per le dichiarazioni incomplete/inesatte.

Denaro contante: in caso di controlli, trattenimento fino a 90 giorni

Un’altra delle novità presenti nel decreto legislativo in questione consiste nella possibilità, per la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di trattenere il denaro contante per un massimo di 30 giorni.

Il trattenimento può essere effettuato dalle autorità competenti qualora emergano indizi che il denaro trasportato possa provenire da attività criminose, a prescindere dall’importo.

Si segnala, inoltre, che in casi particolari e previa motivazione, le autorità possono trattenere per un ulteriore lasso di tempo oro e contanti, fino ad un massimo di 90 giorni.

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