Nessun limite di deducibilità ai fini IRAP dei costi relativi ai beni strumentali: i principi contenuti nell'Ordinanza della Cassazione n. 11791/2024
In base al principio della derivazione dal conto economico dei costi sostenuti ai fini IRAP, ai fini della determinazione della base imponibile non si applica l’art. 164 del Tuir ed il conseguente limite di deducibilità dei costi del 20 per cento previsto ai fini IRES per i beni strumentali.
Questo il principio desumibile dall’Ordinanza n. 11791 depositata il 2 maggio 2024.
Deducibili ai fini IRAP i costi relativi ai beni strumentali
Il giudizio verte sul ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento ai fini IRPEF e IRAP, con interessi e sanzioni. Il ricorso è stato accolto parzialmente dalla CTP e avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello, respinto dalla CTR.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 164 Tuir, in relazione all’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997.
In particolare, la società ha dedotto che la C.T.R. avrebbe illegittimamente ritenuto indeducibile pro quota i costi relativi a beni strumentali ai fini IRAP. La deducibilità massima dei costi entro il limite del 20 per cento può, secondo la contribuente, affermarsi in relazione all’IRES, ma non all’IRAP, la cui base imponibile, invece, è determinata dall’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di doglianza e ha cassato con rinvio la sentenza della CTR.
Nessun limite di deducibilità ai fini IRAP per i beni strumentali
Come noto, il valore della produzione netta è determinato dalla differenza tra il “valore della produzione” ed i “costi della produzione” del conto economico, riprendendo, poi, in aumento le voci di bilancio che individuano costi espressamente indeducibili ai fini IRAP.
In base al principio della derivazione dal conto economico dei costi sostenuti ai fini IRAP, statuito dall’art. 5 del decreto 446 del 1997, la Corte di cassazione ha decretato che, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, non si applica l’art. 164 Tuir ed il conseguente limite di deducibilità dei costi del 20 per cento, previsto esclusivamente ai fini IRES per i beni strumentali.
Sul tema, con la Circ. 36/2009 l’Agenzia delle entrate aveva già chiarito che, in linea generale, la rilevanza IRAP dei componenti positivi e negativi segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico, così che la ricorrenza del requisito di inerenza rileva - già ai fini civilistici - come condizione per imputare a conto economico un determinato componente negativo di reddito.
I componenti negativi correttamente imputati a conto economico in applicazione dei principi civilistici, in altri termini, sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione IRAP.
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