È scattato il 21 giugno il nuovo aumento dei tassi di interesse per il pagamento a rate dei contributi INPS e per la determinazione delle relative sanzioni civili. Quello per dilazione e differimento raggiunge il 10 per cento, mente quello per le sanzioni si attesta al 9,5 per cento
Nuovi aumenti per il pagamento delle rate dei contributi INPS 2023 e delle relative sanzioni civili.
Dal 21 giugno, infatti, il tasso di interesse nel caso di dilazione e di differimento ha raggiunto al doppia cifra, salendo al 10 per cento, mentre quello per le sanzioni civili è passato al 9,5 per cento.
Si tratta dell’effetto della nuova decisione di politica monetaria della BCE con la quale ha aumentato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema.
Contributi INPS: aumentano ancora rate e sanzioni, tasso di interesse in doppia cifra
L’INPS tramite la circolare n. 56 del 22 giugno 2023 ha comunicato il nuovo aggiornamento del tasso di interesse per il pagamento a rate dei contributi e per la misura delle relative sanzioni civili che si applicano per il mancato o ritardato pagamento.
Il primo è fissato al 10 per cento, mentre secondo si attesta al 9,5 per cento.
L’adeguamento è applicato dal 21 giugno ed è diretta conseguenza della nuova decisione di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea tramite la quale ha aumentato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, che sale al 4 per cento, come annunciato nel comunicato stampa del 15 giugno.
Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 4 del decreto legge n. 318/1996, il valore del tasso di interesse per il pagamento a rate o differito dei contributi INPS è pari a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 6 punti.
Pertanto, il tasso di interesse per il pagamento a rate dei contributi INPS 2023 è fissato al 10 per cento.
L’INPS ribadisce che i piani di ammortamento già emessi e notificati restano validi con l’applicazione del tasso di interesse in vigore al momento della domanda. Inoltre, nel caso di differimento, il tasso di interesse aggiornato sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa a giugno 2023.
Contributi INPS: gli effetti del nuovo aumento sulla determinazione delle sanzioni civili
L’INPS illustra anche l’aumento del tasso di interesse utilizzato per determinare la misura delle sanzioni civili, che vengono applicate in caso di mancato o ritardato pagamento di premi o contributi, come stabilito dall’art. 116, commi 8 e 10 della legge n. 388/2000.
Lo stesso tasso si applica anche nei casi previsti dalla lettera b), secondo periodo, dell’articolo 116, comma 8 della legge numero 388/2000, cioè quando il debito viene denunciato spontaneamente prima delle contestazioni degli enti impositori, entro un anno dal termine stabilito per legge.
Il valore da considerare è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, al quale si aggiunge una maggiorazione di 5,5 punti percentuali. Pertanto, il nuovo valore di riferimento si attesta al 9,5 per cento.
Anche in questo casi si applica dal 21 giugno.
Per quanto riguarda i casi di evasione, sottolinea l’INPS, resta ferma la misura della sanzione civile pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento della somma non versata entro la scadenza prevista.
Infine, nei casi di procedure concorsuali, a condizione che vengano pagate tutte le spese, le sanzioni possono essere ridotte e calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000).
Nell’ipotesi di evasione, poi, la misura delle sanzioni è pari al TUR, aumentato di due punti.
Come sottolineato dall’INPS:
“Qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.”
Pertanto, dato che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5 per cento), continua ad essere applicata la riduzione massima pari al tasso legale, mentre la riduzione minima sarà pari al 7 per cento, cioè l’interesse legale maggiorato di due punti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi INPS: aumentano ancora rate e sanzioni, tasso di interesse in doppia cifra