Querelle concordato preventivo biennale: i nodi da sciogliere

Salvatore Cuomo - Dichiarazione dei redditi

Concordato preventivo biennale: la prima scadenza operativa è ormai alle porte ma mancano ancora gli strumenti normativi per metterla in opera. Nel mentre le voci di una sua ampia rivisitazione incalzano

Querelle concordato preventivo biennale: i nodi da sciogliere

Non credo di affermare una eresia scrivendo che siamo ormai a ridosso della liquidazione delle imposte 2023/24 ma il concreto avvio del Concordato Preventivo Biennale è tutt’ora in alto mare.

La prima scadenza tecnica del 15 giugno è dietro l’angolo, ma dei decreti attuativi del MEF non vi è traccia.

Ad attenderli sono innanzitutto le aziende fornitrici dei gestionali software, che con la fornitura degli appositi upgrade dovrebbero mettere i professionisti del fisco in condizione di operare e supportare i contribuenti nella loro decisione al riguardo.

E nel mentre si parla di correzioni al Dlgs 13 che coinvolgerebbero l’impianto stesso di questo nuovo istituto, con l’ultima ipotesi trapelata che di una “flat tax incrementale concordata”.

Tutto questo con buona pace dei principi dello Statuto del Contribuente, dei buoni propositi con cui si era presentato l’attuale Governo di voler rispettare e fare propri detti principi quale riferimento in ogni nuova iniziativa di carattere tributario, e non ultime delle nostre vacanze, che probabilmente dovremo quantomeno rimodulare nell’itinere di questa estate ad incastro con un calendario fiscale 2024 ancora in divenire.

Concordato preventivo biennale, i dubbi sull’unico dato certo. Rinvio imposte al 31 luglio limitato?

Apprendo inoltre da fonti giornalistiche che a questo si deve aggiungere anche la messa in dubbio dell’unico dato fin qui considerato certo dalla stampa specializzata e dagli addetti ai lavori, dettato dall’articolo 37 del Dlgs 13/2024:

“I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.”

A mio parere la scadenza del 31 luglio per il versamento delle imposte senza maggiorazioni per i potenziali soggetti concordatari non può mai essere considerata limitata a chi vi aderirà, atteso che il termine per l’eventuale adesione, ad ora 15 ottobre, è ben successivo.

Una diversa lettura della norma vorrebbe significare che nessuno potrà applicare il dettato dell’articolo 37 se non anticipando la decisione di aderire o meno entro tale data, ma a questo punto andando in contrasto con quanto all’articolo 3 comma 2 dello Statuto del Contribuente:

“2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”

In questo caso i provvedimenti del MEF propedeutici alla pubblicazione del software necessario al calcolo della proposta non ancora pubblicati.

Concordato preventivo biennale: quale reddito? Quale imposta?

Ad oggi dobbiamo però rimarcare che non è più solo un problema di date ma di ben altro.

Siamo già ormai a metà giugno senza avere contezza del metodo di calcolo del reddito che il software dell’Agenzia proporrà al contribuente e, stando alle voci relative al decreto correttivo di prossima emanazione, neanche quale imposta dovremo poi calcolare ai fini della auto liquidazione degli acconti:

  • Irpef ?
  • Ires ?
  • Irap ?
  • Imposta sostitutiva?
  • Addizionali locali ?

Potremmo trovarci a liquidare un primo acconto in forma ordinaria ed un conguaglio alla scadenza del secondo acconto per una imposta diversa? Ormai tutto è possibile.

Una amara considerazione finale

È passato un anno dall’annuncio di questo nuovo istituto, questo inverno vi sono stati diversi confronti tra le parti coinvolte: le professioni del fisco tra Avvocati, Commercialisti e Tributaristi, le Software House rappresentate da Assosoftware, le rappresentanze del Governo, del Mef e diversi parlamentari sia della Camera che del Senato, anche con iniziative all’interno dei palazzi della politica.

Si è poi giunti alla definizione di un testo, il Dlgs 13/2024 pubblicato a inizio anno, ma trovarsi a giugno inoltrato in questa condizione di incertezza non solo della prassi da seguire ma ancora sulla norma da applicare obiettivamente non se l’aspettava nessuno.

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