Comunicazione spese sanitarie 2019: scadenza prevista per il 31 gennaio 2019. Soggetti obbligati e istruzioni.
Comunicazione spese sanitarie 2019: aziende sanitarie, farmacie, professionisti del settore sanitario devono inviare i dati relativi alle spese mediche, sostenute dai contribuenti nel 2018, entro il 31 gennaio 2019.
La comunicazione delle informazioni è stata introdotta dal decreto legislativo n.175 del 21 novembre 2014 ed è utile ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I contribuenti che non sono d’accordo all’utilizzo dei dati per il 730 precompilato possono opporsi, presentando l’apposito modulo entro l’8 febbraio, o entro l’8 marzo con modalità telematiche.
Quest’anno più che mai il dibattito sull’utilizzo dei dati sanitari è accesissimo. La scadenza del 31 gennaio 2019 si inserisce nel clima di discussione generato dalla fattura elettronica, in cui è intervenuta più volte anche l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Gli operatori del settore, infatti, si sono trovati prima difronte a un esonero, e poi davanti a un divieto di fatturazione elettronica.
I dati oggetto delle polemiche sono proprio quelli da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, come si legge nel testo della Legge di Bilancio che ha rivisitato quello del Decreto Fiscale. Resta ancora qualche dubbio sulla definizione inserita nella legge, ma al netto di tutte le discussioni sulla fattura elettronica, rimane certa la scadenza di fine mese che riguarda la comunicazione dei dati al sistema.
Comunicazione spese sanitarie 2019: i soggetti obbligati e le tipologie di dati
Il termine del 31 gennaio 2019 interessa gli operatori del settore e riguarda i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nell’arco del 2018. I soggetti tenuti all’invio delle informazioni al sistema Tessera Sanitaria, secondo quanto stabilito dal decreto lesgislativo n. 175 del 2014, sono i seguenti:
- aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004 (cd. parafarmacie);
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi (L. n. 56/89);
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri (DM n. 739/94);
- iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i (DM n. 740/94);
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM n. 746/94)
- esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97;
- iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva);
- delle strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari (cioè nei cui confronti la regione ha emanato l’apposito provvedimento in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi per operare in tale ambito) ancorché non accreditate con il SSN (cioè nei cui confronti la Regione non ha ritenuto convenzionarsi con apposito provvedimento al fine di esternalizzare parte dei servizi che deve garantire al pubblico).
Come si legge nel documento Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, le prestazioni per cui bisogna inviare le informazioni al sistema Tessera Sanitaria e i dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti cambiano in base alla natura degli operatori sanitari. E sono le seguenti:
- Farmacie pubbliche e private:
- ticket (Quota fissa e/o differenza con generico);
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- acquisto di medicinali;
- spese riguardanti l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc);
- altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.
- Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN:
- ticket (Franchigia e/o Quota fissa, Pronto soccorso e Accesso diretto)
- spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;
- visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate) Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia e medicina estetica;
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort;
- spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica;
- visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- cure termali, previa prescrizione medica;
- altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.
- Iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri:
- visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- prestazioni chirurgiche escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;
- prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera;
- certificazioni mediche;
- altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.
Comunicazione spese sanitarie 2019: come inviare i dati
Il termine del 31 gennaio 2019 riguarda la Trasmissione al sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2018, così come riportati sul documento fiscale emesso dai soggetti obbligati, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’invio può essere effettuato esclusivamente in modalità telematica con l’accesso al portale dedicato.
Gli operatori possono autenticarsi in diversi modi:
- tramite nome utente e password, precedentemente richieste al sistema;
- tramite Carta Nazionale dei Servizi e smart card;
- tramite Entratel;
- come utente Siatel-Puntofisco.
All’interno dell’area dedicata alle comunicazione delle informazioni sulle spese sanitarie sostenute dai contribuenti, gli operatori possono inserire i dettagli dei documenti fiscali.
I campi da compilare sono i seguenti:
- identificativo documento fiscale (IdSpesa);
- data pagamento;
- codice fiscale dell’assistito;
- lista delle voci di spesa, che contiene le informazioni relative alle tipologie di spesa e agli importi.
Ogni documento fiscale è identificato con la voce IdSpesa composta da:
- partiva Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale;
- data Emissione;
- identificativo del documento fiscale emesso relativo alla spesa sostenuta dall’assistito. Si tratta di una voce composta dal numero progressivo del dispositivo che genera il documento e dal numero progressivo del documento emesso nell’ambito della data di emissione.
Gli operatori possono delegare anche associazioni di categoria e soggetti terzi per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio 2019.
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