Per i commercialisti nuove regole per l'utilizzo dei social network nel rispetto dell'immagine e del decoro della professione. Il CNDCEC, con l'avviso pubblicato il 30 marzo 2021, annuncia la modifica all'articolo 39 in vigore dal 1° aprile.
Per i commercialisti previsti nuovi obblighi di condotta: da aprile di quest’anno i social network dovranno essere usati nel rispetto dell’immagine e del decoro della categoria professionale.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) annuncia la modifica all’art. 39 del Codice di deontologia professionale titolato “Rapporti con i mezzi di informazione e di comunicazione sociale”.
La modifica, in vigore dal 1° aprile 2021, impone agli iscritti un comportamento corretto anche sui social nel rispetto e in considerazione di colleghi e organi istituzionali, col fine di preservare l’immagine e il decoro della professione.
Una precisazione, vista la capillare diffusione di tali strumenti, che si è resa necessaria sebbene già implicita nelle regole di comportamento generali a cui il professionista si deve comunque conformare in qualsiasi circostanza, anche su internet.
Commercialisti, nel Codice deontologico le nuove regole per l’uso dei social
Dal 1° aprile 2021 i dottori commercialisti dovranno attenersi alle nuove regole per l’utilizzo dei social contenute nel Codice deontologico.
L’aggiornamento dell’art. 39, reso noto dal Consiglio Nazionale per mezzo del comunicato diffuso il 30 marzo 2021, ha lo scopo di escludere qualsiasi dubbio interpretativo in merito alla condotta da seguire anche in queste circostanze.
“L’uso massivo dei social media e il suo abuso hanno reso inevitabile una riflessione del Consiglio sull’opportunità di accrescere negli iscritti la consapevolezza del loro ruolo sociale anche in tale specifico contesto. La modifica del Codice deontologico mira ad agevolare gli iscritti nel riconoscere con più immediatezza il comportamento deontologicamente corretto nell’approcciarsi a tali strumenti di comunicazione e condivisione sociale”.
Queste le dichiarazioni di Giorgio Luchetta, il Vicepresidente della categoria, riportate nel comunicato stampa pubblicato dal CNDCEC.
Peraltro, sempre secondo quanto riferito dal Consigliere, l’adeguamento ai precetti deontologici nell’utilizzo dei social media non limita in alcun modo il diritto fondamentale di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione).
Anzi, una condotta seria e rispettosa anche in questi contesti garantisce che tale libertà possa essere pienamente esercitata in un clima sereno.
Codice deontologico commercialisti: il nuovo articolo 39
L’articolo 39 del Codice deontologico dei dottori commercialisti, nella sua nuova formulazione, al secondo comma prevede quanto segue:
“Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l’iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l’immagine e il decoro della professione, assicurando l’osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli 6, commi 1 e 2, 11, 15, comma 2, 28, comma 1 e 29, comma 1”.
Gli obblighi richiamati dalla norma sono quelli riferiti al dover di integrità e verità in capo al professionista (art. 6), al mantenimento di un comportamento rispettoso e degno della categoria (art. 11) specie nei confronti dei suoi organi rappresentativi (art.29) e in un clima di vicendevole rispetto e collaborazione (art. 15). Obblighi di correttezza e professionalità che sono rafforzati in caso di incarichi istituzionali (art. 28).
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