Nella circolare n. 1 del 4 gennaio 2023 l'INPS fornisce chiarimenti in merito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato. Versamento del contributo CISOA entro il 16 aprile
La Legge di Bilancio 2022 nel modificare la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà, ha ampliato la platea dei destinatari dei trattamenti.
In particolare, per quanto riguarda la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), l’integrazione spetta anche ai lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato.
Nella circolare n. 1 del 4 gennaio 2023, l’INPS fornisce chiarimenti e indicazioni sulla novità.
Il contributo è determinato nella misura dell’1,5 per cento dell’imponibile contributivo. I datori di lavoro che operano con flusso UNIMENS devono procedere al versamento entro il 16 aprile 2023.
Nella causale va indicato il nuovo valore “M038”, “Versamento contributo CISOA anno 2022”.
Cassa integrazione agricoli: contributo anche per chi ha un contratto di apprendistato
L’INPS, tramite la circolare n. 1 del 4 gennaio 2023, fornisce diverse indicazioni riguardo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), nello specifico per quanto riguarda i lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato.
La Manovra 2022, infatti, ha introdotto diverse novità relative agli aspetti di natura contributiva di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà.
In particolare, l’articolo 1, commi 191 e 192 ha ampliato la platea dei destinatari delle integrazioni salariali, per cui possono beneficiare del trattamento anche i lavoratori subordinati, compresi:
- i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore;
- i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante;
- gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca;
- i lavoratori a domicilio.
Con la circolare n. 1, l’INPS si sofferma in particolare sulle modifiche che riguardano gli aspetti di natura contributiva della Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Secondo l’art. 8 della legge 457/1972, agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, viene riconosciuto, per le giornate di lavoro non prestate, un trattamento sostitutivo della retribuzione.
Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, dunque, dal 1° gennaio 2022 le integrazioni salariali sono state estese anche agli apprendisti.
Cassa integrazione agricoli: gli obblighi contributivi
Per il finanziamento dei trattamenti di CISOA le imprese agricole devono versare l’apposito contributo, determinato nella misura dell’1,5 per cento dell’imponibile contributivo.
Dal 1° gennaio 2022, queste sono tenute a versare tale contributo anche anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello.
“Per le imprese agricole operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni dovute per i lavoratori, compresi gli apprendisti, operano le agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.”
L’INPS ricorda, inoltre, che il contributo di finanziamento in questione non è dovuto dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia (articolo 19, comma 3, legge n. 457/1972) e che l’obbligo vige anche per le agenzie di somministrazione in caso di lavora agricolo.
Cassa integrazione agricoli: le istruzioni per i datori di lavoro
Nel recepire le nuove modifiche, l’INPS comunica che dal 1° gennaio 2023 sulle posizioni contributive contraddistinte dai “C.S.C. 5.01.01 e 5.01.02” senza il codice di autorizzazione “5R” la procedura di calcolo è stata aggiornata per includere gli apprendisti.
Il contributo CISOA per il personale apprendista di primo e terzo livello e per gli apprendisti mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato, dovuto per le mensilità da gennaio a dicembre 2022, andrà versato entro la scadenza del 16 aprile 2023.
I datori di lavoro che operano con il flusso UNIEMENS devono indicare nella causale il nuovo valore “M038”, “Versamento contributo CISOA anno 2022”.
Nell’elemento “AltroImponibile” va indicato l’imponibile del 2022, in “ImportoADebito” il contributo da versare, cioè l’1,5 per cento calcolato sull’imponibile 2022.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso PosAgri, invece, il contributo CISOA dovuto per l’intero 2022 sarà determinato in sede di calcolo della contribuzione dovuta per l’emissione del quarto trimestre 2022.
Sarà calcolato applicando l’aliquota di finanziamento pari all’1,5 per cento dell’imponibile contributivo.
- INPS - Circolare n. 1 del 4 gennaio 2023
- Contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale nel settore agricolo afferente ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Articolo 1, commi 191 e 192, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cassa integrazione agricoli: contributo anche per chi ha un contratto di apprendistato