Dal 2025 in vigore obblighi e sanzioni relative al CIN, il Codice Identificativo Nazionale, per affitti brevi e turistici: come e dove esporlo correttamente
Chi gestisce stanze, appartamenti o interi edifici per affitti brevi o turistici deve essere avere a disposizione il CIN, Codice Identificativo Nazionale, che si ottiene tramite la Banca Dati Strutture Ricettive gestita dal Ministero del Turismo.
Il 1° gennaio, infatti, sono entrati in vigore gli obblighi previsti dal Decreto Anticipi del 2023.
Le istruzioni su come e dove esporre la sequenza alfanumerica per non incorrere in sanzioni.
CIN per affitti brevi e turistici: come e dove esporre il codice
Il CIN è stato introdotto per monitorare e censire il panorama delle strutture ricettive italiane e dal 2025 ogni spazio dedicato a turisti e viaggiatori deve risultare nella piattaforma BDSR, consultabile anche dai cittadini e dalle cittadine che cercano un alloggio.
Dopo aver richiesto il codice direttamente online, chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ma anche il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera deve renderlo ben visibile sia sugli spazi fisici che su quelli virtuali.
Come previsto dall’articolo 13 del Decreto n. 145 del 2023, infatti, il CIN deve essere esposto:
- all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
- in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Come ha specificato il Ministero del Turismo nelle FAQ, risposte a domande frequenti sul tema, in caso di limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, è possibile seguire anche modalità alternative all’affissione di un cartello “purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.
L’obbligo di esposizione è esteso anche a tutti coloro che svolgono attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici: il Codice Identificativo Nazionale deve comparire negli annunci che interessano affitti brevi e turistici “ovunque pubblicati e comunicati”.
Dal 2025 coloro che non mettono bene in evidenza il CIN rischiano una sanzione da 500 a 5.000 euro, in base alla dimensione della struttura o dell’immobile.
Fattispecie | Sanzione |
---|---|
Mancata richiesta del CIN | Da 800 a 8.000 euro |
Mancata esposizione del CIN | Da 500 a 5.000 euro |
Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (*) | Sanzioni nazionali o comunali |
Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (*) | Da 600 a 6.000 euro |
Mancata presentazione della SCIA al SUAP(*) | Da 2.000 a 10.000 euro |
(*) Per le unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: CIN per affitti brevi e turistici: come e dove esporre il codice