Bonus bebé e assegno di maternità: una sentenza della Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità delle leggi che non permettono ai cittadini non comunitari con un permesso di soggiorno breve (inferiore a 6 mesi) di ricevere le agevolazioni. La decisione segue la sentenza della Corte di giustizia europea del 2 settembre 2021.
Bonus bebè e assegno di maternità: una sentenza della Consulta sancisce l’incostituzionalità delle norme che impediscono ai cittadini extra UE con permesso di soggiorno breve di non ottenere i sussidi.
Nel comunicato stampa del 12 gennaio 2022, la Corte Costituzionale ha annunciato di aver dichiarato l’illegittimità del requisito del lungo soggiorno in Italia per i cittadini stranieri non comunitari.
Anche la Corte di giustizia europea, il 2 settembre 2021, si era espressa sul tema. La sentenza C-350/20 ha sancito la non conformità delle leggi italiane con quanto previsto dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il testo della sentenza verrà depositato nelle prossime settimane, ma la Consulta ha deciso di anticiparne il contenuto con la sua comunicazione.
- Corte Costituzionale - Comunicato del 12 gennaio 2022
- Bonus bebè e assegno di maternità: incostituzionale per il requisito del permesso di lungo soggiorno per gli stranieri
Bonus bebé e assegno di maternità anche ai cittadini non comunitari con permesso di soggiorno breve
Per la Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio lo scorso 11 gennaio, le discipline che regolano il bonus bebè e l’assegno di maternità sono lesive dei diritti dei cittadini extracomunitari.
Sia l’art. 1, comma 125, della legge n. 190/2014 che l’art. 74 del decreto legislativo n. 151/2001, secondo la Consulta, sono in contrasto con i principi di uguaglianza e di tutela della maternità perché “subordina la concessione dei due assegni agli stranieri extracomunitari alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo”, possiamo leggere nel comunicato della Consulta.
Infatti, solo i cittadini extra UE con un regolare permesso di durata superiore a 6 mesi potevano ricevere le agevolazioni.
Era stata la stessa Corte a sollevare la questione, inviando, lo scorso 30 luglio 2020, dei quesiti sul tema alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
Questa, nella sentenza C-350/20 del 2 settembre 2021, aveva stabilito che la normativa italiana violava:
- l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che stabilisce il diritto dei cittadini alle prestazioni di sicurezza sociale;
- l’art. 12, paragrafo 1, lettera e, della direttiva 2011/98/UE, che regola la parità di trattamenti tra i cittadini dell’Unione e quelli provenienti da paesi terzi.
Basandosi su quanto deciso dalla Corte europea, la Consulta, riunita in camera di consiglio l’11 gennaio 2022, ha dichiarato incostituzionali le norme che non permettono la fruizione del bonus bebè e dell’assegno di maternità ai cittadini di paesi terzi “ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare” con un permesso di soggiorno inferiore ai 6 mesi.
Oltre alle norme europee, le due leggi citate in precedenza violerebbero l’art. 3 della Costituzione, per cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e hanno pari dignità sociale.
Bonus bebè e assegno di maternità: da marzo 2022 arriva l’assegno unico universale
Non resta, ora, che attendere i chiarimenti che arriveranno dall’INPS sugli effetti della Sentenza.
Nel frattempo il bonus bebè, però, non verrà più erogato. Dal 2022, infatti, la misura è stata assorbita dal nuovo assegno unico universale.
Per beneficiare del sostegno, in questo caso, la normativa non limita l’accesso esclusivamente ai cittadini non comunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo.
Si può fare domanda per ogni figlio a carico, fino al compimento dei 21 anni. Il limite d’età non viene previsto con la presenza di figli con gravi disabilità.
Il sussidio verrà erogato a partire da marzo 2022 ai nuclei familiari che hanno presentato l’istanza a partire da questo gennaio. I beneficiari che hanno consegnato la domanda dal 1° luglio 2022 in poi otterranno l’assegno a partire dal mese successivo a quello della richiesta.
Diverso il discorso per l’assegno di maternità. La sentenza avrà effetto sulle domande pendenti e sulle future richieste di accesso all’agevolazione, che continuerà ad esistere.
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