Il bonus Transizione 5.0 può essere cumulato con altre agevolazioni a specifiche condizioni. I chiarimenti nelle FAQ pubblicate dal GSE il 26 settembre
Bonus Transizione 5.0, primi chiarimenti operativi sull’agevolazione.
Con le FAQ del 26 settembre il GSE si sofferma sui principali dubbi delle imprese, tra cui quelli relativi al cumulo con altre agevolazioni.
La cumulabilità di Transizione 5.0 con altri incentivi esistenti è una delle caratteristiche del credito d’imposta per gli investimenti green. Una possibilità che andrà però valutata in relazione alle singole agevolazioni e alla fonte di finanziamento.
Bonus Transizione 5.0, cumulo con altre agevolazioni non sempre possibile
È l’articolo 11 del decreto MIMIT a definire le regole di cumulo del bonus Transizione 5.0 con altri incentivi esistenti.
Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali relative agli stessi costi, fino al valore della spesa sostenuta.
Un’indicazione preliminare alla quale si affiancano le eccezioni, sulle quali si soffermano due delle prime FAQ pubblicate sul portale del GSE il 26 settembre.
In particolare, il bonus Transizione 5.0 non potrà essere cumulato per gli stessi costi con:
- il credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
- il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all’art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall’art. 13 del DL 60/2024.
Queste le due eccezioni esplicite previste dal decreto attuativo MIMIT, ma non si tratta degli unici veti al cumulo dell’agevolazione.
Alle imprese sarà richiesto valutare anche la fonte di finanziamento dei singoli incentivi.
Cumulo di Transizione 5.0 e altre agevolazioni: no agli incentivi da fonti UE
Fuori dalla possibilità di cumulo le agevolazioni finanziate da risorse non nazionali.
In una FAQ specifica il GSE evidenzia che:
“Il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea.”
Non è quindi possibile cumulare il bonus Transizione 5.0 con agevolazioni coperte da fondi UE e, a titolo di esempio, restano fuori gli incentivi finanziati o cofinanziati con:
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- Fondo sociale europeo + (FSE);
- Fondo per la transizione giusta (JTF);
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Imprese e consulenti dovranno quindi valutare nel dettaglio le agevolazioni che sarà possibile sommare, fino a copertura dei costi, per massimizzare i benefici derivanti dagli investimenti in programma.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus Transizione 5.0, cumulo con altre agevolazioni non sempre possibile