Avviso bonario: il ravvedimento della rata dimenticata

Salvatore Cuomo - Imposte

Quali sono le sanzioni e i codici tributo da utilizzare per regolarizzare il ritardato versamento di una rata di un avviso bonario e i cambiamenti portati dalla Riforma Fiscale

Avviso bonario: il ravvedimento della rata dimenticata

È un periodo pregno di novità sui temi dei versamenti dei tributi ed in genere attinenti la riscossione in generale.

Si pensi alle novità della Riforma Fiscale ed i decreti attuativi della stessa, con particolare riferimento al D.lgs riguardante le sanzioni tributarie, il ravvedimento speciale connesso al Concordato Preventivo Biennale, l’ipotesi di riapertura dei termini della Rottamazione Quater.

Qualcuna ha riguardato anche gli “avvisi bonari” relativi ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva e qui una delle principali novità è quella dei 67 giorni ora necessari per il pagamento della prima rata od unica rata dell’avviso ricevuto rispetto ai 37 precedenti.

Questa ha avuto effetto anche sui casi di decadenza dalla rateizzazione che, come riportato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina dedicata:

“ …Può avvenire in una delle seguenti ipotesi:

  • se la prima rata non viene pagata entro 67 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale (60 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo) o entro 97 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario (90 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo);
  • se la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo);
  • per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva;
  • se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.”

Qui vogliamo occuparci degli ultimi casi in elenco con riguardo al come uscire fuori dall’impasse dovuta al ritardato versamento di una rata del piano di pagamento, piano che può essere relativo non solo agli avvisi sopra citati ma anche alle comunicazioni riguardanti la liquidazione delle imposte a tassazione separata.

Il ravvedimento operoso sulle rate non versate

Nel caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, è possibile sanare la condizione grazie al cosiddetto ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso deve rispettare i seguenti termini:

  • entro il termine di pagamento della rata successiva;
  • entro 90 giorni dalla scadenza nel caso fosse l’ultima rata.

Il perfezionamento del ravvedimento operoso evita l’iscrizione a ruolo del residuo dovuto con l’applicazione della sanzione in misura piena su quanto ancora non versato.

Nel caso di dimenticanza della rata il contribuente, se ancora nei termini suddetti, può:

  • versare quanto omesso;
  • versare sanzioni e interessi in misura ridotta.

Il calcolo della sanzione ridotta deve essere riferito alla sola componente “tributo” e non anche a quella per “interessi” di rateazione dell’avviso.

Sono comunque dovuti gli interessi legali da calcolarsi per i giorni di ritardato versamento e da versare con apposito codice tributo da individuarsi nell’elenco più avanti riepilogato.

Riepilogo delle sanzioni per il ravvedimento operoso

La sanzione ha visto il ridursi della sua entità grazie all’entrata in vigore delle nuove aliquote delle sanzioni sul mancato versamento delle imposte, scese rispettivamente dai 15%/30% ai 12,5%/25% attuali con effetto sulle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Modifiche che riepiloghiamo in questo schema per quelle che possono interessare il caso in esame

Termine del ravvedimentoRiduzione sanzioniSanzione attualeSanzione precedente
Entro 30 giorni 1/10 del 12,5% 1,25% 1,50%
Entro 90 giorni 1/9 del 12,5% 1,39% 1,67%
Entro 1 anno 1/8 del 25% 3,13% 3,75%

Non a caso è stata qui considerata la sanzione da applicarsi trascorsi i 90 giorni.

Il calcolo del tempo intercorso deve essere effettuato dalla data di scadenza della rata e se il ravvedimento è effettuato magari proprio negli ultimi giorni utile può ben essere superato seppur di poco, come nella ipotesi di una rata dimenticata che scadeva il 30 settembre e con la successiva in scadenza il 31 dicembre.

In tale caso il ravvedimento pagato oltre il 29 dicembre rientra tra quelli a cui dover applicare la sanzione del 3,13% e non dell’1,39%, attenzione quindi anche al calcolo dei giorni trascorsi.

I codici tributo del ravvedimento

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare nel caso del ravvedimento operoso dei ritardati versamenti degli importi rateizzati da avviso bonario con la pubblicazione della Risoluzione 132/E del 29 dicembre 2011.

Questi i codici tributo da utilizzare nella sezione Erario:

  • Codice 8929: “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72- art. 3-bis, c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE ”;
  • Codice 1980: “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72- art. 3-bis, c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI”;
  • Codice 8931: “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis, c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE”;
  • Codice 1981: “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - art. 3-bis, c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 -INTERESSI”;
  • Codice 8932: “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis, c.4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE”;
  • Codice 1982: “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis, c.4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI”;
  • Codice 8933: “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis, c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE”;
  • Codice 1983: “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis, c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI”.

Importante, per il corretto abbinamento del versamento effettuato per sanare l’irregolarità, il rispettare le accortezze riportate in coda alla risoluzione, in particolare per quanto all’anno ed al codice atto:

“In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA” e del codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente.”

Seguendo questi accorgimenti errori e dimenticanze riguardanti gli avvisi in corso di pagamento possono essere superati senza gravi ripercussioni, se non con l’aggravio di spesa ulteriormente ridotto dalla revisione delle sanzioni disposta in seguito alla attuazione della Riforma Fiscale.

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