Tommaso Gavi -
Imposte
Le auto e le moto aziendali ricevono un trattamento fiscale e contabile particolare, a seconda delle caratteristiche delle stesse e dell’uso effettivo che ne viene fatto.
A livello fiscale sono diverse le percentuali di deducibilità del costo ovvero:
- nella misura del 100% relativamente agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e dei veicoli adibiti ad uso pubblico;
- nella misura del 20% relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 D. Lgs. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), n. 1;
- nella misura del 20% ma limitatamente ad un solo autoveicolo nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale (se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5 Tuir la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato);
- nella misura dell’80% relativamente a veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
- nella misura del 70% relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
A livello fiscale sono diverse le percentuali di detraibilità dell’IVA ovvero:
- 100% - Autovetture strumentali;
- 20% - Auto aziendali a uso promiscuo;
- 70% - Mezzi assegnati a dipendenti;
- 80% - Mezzi utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
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