Assegno di inclusione: via ai pagamenti dopo i controlli sulla condizione di svantaggio

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Sono in pagamento da aprile le domande di ADI per le quali non è stato comunicato all'INPS l'esito delle verifiche della condizione di svantaggio e dell’inserimento in un programma di cura e assistenza entro il termine di 60 giorni. L'esito dei controlli si potrà consultare direttamente dal sito istituzionale

Assegno di inclusione: via ai pagamenti dopo i controlli sulla condizione di svantaggio

Assegno di inclusione: dall’INPS arrivano alcuni chiarimenti in merito all’esito dei controlli relativi alla verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza e sulla partenza dei relativi pagamenti.

Tra i beneficiari dell’ADI ci sono, infatti, anche le famiglie con membri in condizioni di svantaggio e inseriti in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

In questo caso le amministrazioni hanno 60 giorni di tempo dalla comunicazione da parte dell’Istituto per confermare l’inserimento dei richiedenti dell’assegno di inclusione in tali programmi.

L’INPS annuncia che l’esito del controllo sarà presto consultabile direttamente dai cittadini e dalle cittadine sul sito situazionale e che i pagamenti relativi alle domande dove tale esito non è stato comunicato entro il termine previsto sono partiti dalla mensilità di aprile e seguono le stesse date previste per gli altri beneficiari.

Assegno di inclusione: via ai pagamenti dopo i controlli sulla condizione di svantaggio

L’INPS con il messaggio n. 1816, pubblicato il 13 maggio 2024, comunica alcune novità per i beneficiari dell’assegno di inclusione che si trovano in condizioni di svantaggio e sono inseriti in programmi di cura e assistenza.

Ai fini del pagamento dell’assegno, infatti, l’INPS verifica le condizioni dichiarate nella domanda di ADI presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni di svantaggio.

Come previsto dalla normativa (articolo 4, comma 7, del decreto del Ministero del Lavoro n. 154/2023), l’INPS è incaricato di trasmettere tempestivamente al Comune indicato nella domanda, le dichiarazioni da verificare utilizzando la piattaforma GEPI.

L’esito di tali verifiche è comunicato entro 60 giorni dalla comunicazione. In assenza, la richiesta di ADI si considera accolta.

Anche per le certificazioni di svantaggio non disponibili sulla piattaforma SIISL o negli archivi INPS, l’Amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata. Anche in questo caso ci sono 60 giorni di tempo dalla notifica da parte dell’INPS e in assenza di risposta la domanda di ADI si considera accolta.

A questo proposito, dallo scorso febbraio, è disponibile il servizio web INPS Validazione delle certificazioni ADI, per la validazione della dichiarazione indicata nella domanda di ADI, relativa alle certificazioni che attestano le condizioni di svantaggio e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della domanda di ADI.

ADI: in pagamento gli assegni per le domande senza esito dei controlli sulla condizione di svantaggio

Da febbraio, si legge nel documento, l’Istituto sta inviando la necessaria documentazione ai Comuni. Nel caso di esito positivo da parte delle Amministrazioni, le domande sono state progressivamente accolte e poste in pagamento.

A questo proposito, l’INPS annuncia che a breve i cittadini potranno consultare l’esito del controllo sulla condizione di svantaggio e sull’inserimento nel programma di cura e assistenza direttamente nella procedura ADI disponibile sul sito istituzionale.

Inoltre, da aprile sono partiti anche i primi pagamenti relativi alle domande per le quali non è stato comunicato l’esito delle verifiche della condizione di svantaggio da parte delle Amministrazioni interessate.

In questi casi, i pagamenti sono disposti nelle stesse date indicate per la generalità dei beneficiari dell’assegno di inclusione: il 15 e il 27 del mese, rispettivamente per i primi pagamenti e per i rinnovi.

Per la mensilità di maggio, il pagamento dell’assegno di inclusione arriverà il 15 e il 28 del mese.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio INPS n. 1816/2024.

INPS - Messaggio n. 1816 del 13 maggio 2024
Assegno di inclusione. Esito dei controlli sulla condizione di svantaggio e sull’inserimento nei programmi di cura e assistenza e pagamenti.

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