ZES: credito di imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno

Carla Mele - Imposte

Con la pubblicazione del D.P.C.M. 12/2018 entrano in vigore le Zone economiche speciali (ZES). Al via il credito di imposta per le aziende che investono in zone speciali del Mezzogiorno per favorirne lo sviluppo economico.

ZES: credito di imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno

Credito d’imposta per le imprese che investono al Sud: l’agevolazione prevista per le ZES è entrata in vigore con la pubblicazione del D.P.C.M.12/2018 nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 26 febbraio.

Il decreto è stato emanato in attuazione del D.L. 91/2017 (“Decreto Sud”), con il quale sono state introdotte le Zone Economiche Speciali (ZES).

L’istituzione delle ZES è nata con la finalità di agevolare gli investimenti in alcune aree del Sud Italia, creando condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, finalizzate allo sviluppo delle imprese già esistenti o di nuova costituzione.

Nello specifico queste aree sono rappresentate da porti e aree retroportuali, aeroporti, piattaforme logistiche e interporti; il Decreto ha istituito un credito di imposta per le aziende che avviano un nuovo programma di attività economiche o di investimenti nell’ambito di queste aree speciali.

Il credito di imposta sarà commisurato al costo complessivo degli investimenti, effettuati entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto, di 50 milioni di euro.

Zone Economiche Speciali: credito di imposta per le aziende che investono nel Mezzogiorno

Il D.P.C.M. 12/2018 è il decreto emanato in attuazione del c.d. Decreto Sud, D.L. 91/2017 con il quale è stato istituito un credito di imposta per le imprese che investono particolari aree definite Zone Economiche Speciali.

Tale agevolazione nasce inizialmente con la Legge di stabilità 2016 e consiste in un beneficio fiscale a favore delle imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno mediante l’acquisizione di specifiche categorie di beni strumentali nuovi quali ad esempio impianti, macchinari, attrezzature, destinati a strutture produttive ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il beneficio fiscale è commisurato in percentuale alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Le percentuali applicabili, oscillano tra il 25% e il 10% dell’investimento realizzato, possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

Per il riconoscimento delle agevolazioni le imprese beneficiarie:

  • devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
  • non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

In base alla disciplina attuale, come specificato dal Decreto, il credito d’imposta deve essere commisurato alla quota del costo complessivo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolabili.

Per gli investimenti effettuati entro il 28 febbraio 2017, il credito di imposta era commisurato al costo di acquisizione dei beni al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta.

Zone Economiche Speciali (ZES): cosa sono?

Per ZES si intende:

“una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprendano almeno un’area portuale collegata alla rete transeuropea dei trasporti, con le caratteristiche stabilite dal Regolamento Europeo n. 1315/2013”

Le ZES quindi sono aree, non necessariamente contigue, istituite mediante un’iniziativa regionale, laddove si ravvisi il potenziale sviluppo di attività economico-produttiva; nascono per offrire incentivi a beneficio delle aziende che vi investono, attraverso agevolazioni fiscali e finanziarie e semplificazioni amministrative.

Esse sono costituite da porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, con esclusione delle zone residenziali.

Le Regioni che non presentano nel proprio territorio aree portuali, condizione necessaria per la costituzione delle ZES, possono presentare istanza di istituzione di una ZES in forma associativa con altre Regioni, purché territorialmente contigue.

Che siano presentate dalle singole Regioni o in associazione tra più Regioni, le Zes devono rispettare alcuni specifici limiti dimensionali, dettati dall’Allegato 1 del Decreto.

La proposta di realizzazione di una ZES deve essere presentata dal presidente della Regione, o da una proposta interregionale se interessa più Regioni contigue, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali e indirizzata alla presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i sindaci delle aree coinvolte; essa deve essere correlata dal Piano di sviluppo Strategico dell’area.

Se la proposta viene accolta, la ZES è istituita con Decreto del Presidente del consiglio dei ministri e ha durata non inferiore a sette anni e non superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate.

Zone Economiche Speciali: credito di imposta con F24

Non appena l’Agenzia delle Entrate attesterà la fruibilità dell’agevolazione, attraverso un’apposita ricevuta, il bonus per investimenti nelle ZES potrà essere ottenuto inviando in via telematica una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.

Il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, il relativo modello F24 verrà scartato.

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