Visto di conformità infedele , sanzioni ridotte per CAF ed intermediari solo dalle dichiarazioni presentate nel 2019. Novità e chiarimenti nella circolare n. 12/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 24 maggio 2019.
Visto di conformità infedele sul 730 con sanzioni ridotte solo a partire dall’anno d’imposta 2019 per CAF ed intermediari.
È l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E del 24 maggio 2019, a chiarire la decorrenza delle novità introdotte dal decreto n.4/2019, convertito nella legge n. 26 del 28 marzo 2019.
La novità introdotta dal “decretone” che ha dato il via a reddito di cittadinanza e quota 100 prevede che RAF, CAF e professionisti siano tenuti al versamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata al contribuente.
La normativa previgente stabiliva invece l’obbligo per l’intermediario, nel caso di assistenza fiscale sul 730 ed apposizione di visto infedele, di pagare un importo pari al totale dell’imposta, interessi e sanzioni richieste al contribuente in sede di controllo.
La novità, che riduce l’importo della sanzione dovuta a titolo risarcitorio dagli intermediari, si applicherà esclusivamente dall’assistenza fiscale presentata nel 2019. La circolare dell’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di applicazione retroattiva della nuova disciplina sanzionatoria.
Visto di conformità infedele, sanzioni ridotte per CAF e intermediari dal 2019
La riduzione della sanzione dovuta da CAF, RAF ed in genere intermediari fiscali nel caso di apposizione di visto di conformità infedele sul 730 si applica sulle voci oggetto di controllo formale.
La circolare n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 24 maggio ed in piena stagione di 730/2019, ricorda che per effetto delle novità introdotte dal decreto legge n. 4/2019:
“in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.”
In sostanza e a differenza della disciplina normativa previgente, in caso di visto infedele il professionista abilitato, il RAF e, in solido, il CAF, dovranno versare un importo pari al 30% dell’imposta riscontrata in caso di controlli sul 730; la maggiore imposta dovuta ed i relativi interessi saranno invece in capo al contribuente.
Fino al 2018, l’intermediario - in virtù dell’impegno assunto nei confronti dei contribuenti - era tenuto a pagare l’intero importo della maggior imposta riscontrata, nonché gli interessi e la sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità.
Visto di conformità infedele sul 730, nuove regole solo dal 2019
Quello che specifica l’Agenzia delle Entrate con la circolare 12/E è che la nuova disciplina legislativa relativa all’apposizione del visto di conformità infedele si applicherà esclusivamente sull’assistenza fiscale prestata a partire dal 2019 (anno d’imposta 2018).
Nello specifico, sarà per le violazioni commesse dopo il 30 marzo 2019, cioè dal giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 4/2019, che CAF ed intermediari potranno beneficiare della riduzione della sanzione a loro carico.
Resta invece applicabile la precedente disciplina punitive e risarcitoria nei confronti del contribuente per le violazioni commesse dal 2015 al 2018.
- Agenzia delle Entrate - circolare 12/E del 24 maggio 2019
- Visto di conformità infedele - Articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997
Visto infedele, dichiarazione rettificativa o comunicazione dati rettificati
In chiusura, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda che nel caso di errori riscontrati dopo l’invio della dichiarazione, qualora abbiano comportato l’apposizione di un visto di conformità infedele, il CAF o il professionista abilitato è tenuto ad avvisare il contribuente e ad inviare una dichiarazione rettificativa utilizzando il modello 730 dell’anno d’imposta di riferimento.
Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato può comunicare all’Agenzia delle entrate i dati rettificati.
Le due opzioni sono percorribili soltanto qualora non sia stata contestata l’infedeltà del visto con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto n. 164 del 1999, con la quale è comunicato l’esito del controllo con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.
Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, o per l’assistenza fiscale prestata fino al 2018 alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. Tali somme sono soggette a riduzione con ravvedimento operoso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Visto di conformità infedele sul 730, sanzioni ridotte per CAF e intermediari dal 2019