Tassazione agevolata per i ristorni: l'Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni per l'applicabilità nella risposta all'interpello numero 284 del 2023
Con la risposta a interpello n. 284 del 5 aprile 2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini del godimento del regime di tassazione agevolata applicabile alle somme erogate dalla cooperativa a titolo di ristorno, è necessario che gli stessi siano conformi alle previsioni di legge e che la distribuzione risulti da apposito modello di dichiarazione, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa.
Il beneficio fiscale, quindi, prescinde dall’incremento degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla Legge di Stabilità 2016.
Trattamento fiscale agevolato dei ristorni, quali sono le condizioni da rispettare?
L’istanza di interpello è stata presentata da una società cooperativa per ottenere una risposta in merito alla possibilità di usufruire della tassazione agevolata, prevista dall’art. 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alle somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori a seguito di delibera assembleare.
La norma in esame, contenuta nella legge di Stabilità 2016, prevede che, dal periodo di imposta 2016, sia applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento ai “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”, emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il MEF in data 25 marzo 2016 e pubblicato il 16 maggio 2016 sul sito istituzionale del primo ente.
Al fine di fornire chiarimenti, la cooperativa ha prodotto una bozza di regolamento in cui è specificato, in primo luogo, che i ristorni verranno ripartiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, a prescindere dal verificarsi nell’anno di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Nel documento è inoltre chiarito che l’applicazione della tassazione agevolata ai ristorni erogati è condizionata al conseguimento di incrementi nell’anno di corresponsione, rispetto al triennio precedente, di almeno uno tra gli indicatori individuati dal CCNL delle cooperative sociali. Nel caso in cui nessuno degli indicatori individuati mostri un incremento rispetto al triennio precedente, le somme erogate a titolo di ristorni saranno soggette a tassazione ordinaria.
Ristorni ripartiti ai soci: l’ammissione al regime agevolato
Nel rispondere al quesito posto dall’ente mutualistico, l’Agenzia delle entrate ha richiamato in premessa il contenuto della Circ. 28/E del 2016, con cui è stata chiarita l’ammissibilità al beneficio fiscale di cui alla legge n. 208 del 2015, anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016 e dal decreto.
Come noto, i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa.
In altre parole i ristorni sono i profitti netti della cooperativa derivanti dall’attività con i soci, attribuiti agli stessi (e mai a terzi non soci) in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell’anno.
Ciò premesso, la peculiarità dell’istituto del ristorno comporta che la cooperativa sia tenuta a depositare il verbale con cui l’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione, ha deliberato la distribuzione dei ristorni, secondo le modalità i cui all’articolo 5 del decreto del 2016.
Ulteriormente, la distribuzione dei ristorni deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa che, in questo caso, potrà essere utilizzata anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.
L’Agenzia delle entrate ha quindi concluso, sulla base di una posizione condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, alle somme erogate a titolo di ristorno si applichi la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Ciò comunque a condizione che i suddetti ristorni siano conformi alle previsioni di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge di Stabilità 2016, e che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa, ai fini trattamento fiscale agevolativo.
Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 284 del 5 aprile 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Trattamento fiscale agevolato dei ristorni, ma a precise condizioni