Trasferimento di denaro da e per estero, comunicazione in ritardo: quali sanzioni sono previste? Per la trasmissione di dati che riguardano operazioni superiori a 15.000 euro, la sanzione ordinaria ridotta a metà. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 299 del 2019.
Trasferimento di denaro da e per estero, comunicazione in ritardo: quali sanzioni sono previste per il mancato rispetto dell’obbligo? Se la trasmissione di dati che riguardano operazioni di un valore superiore a 15.000 euro, avvengono in ritardo ma comunque entro il termine dei 30 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinaria, che può andare dal 10 al 25 % dell’importo del trasferimento segnalato, viene dimezzata.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 299 del 23 luglio 2019. Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 299 del 23 luglio 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Obblighi di comunicazione dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.
Trasferimento di denaro da e per estero, comunicazione in ritardo: quali sanzioni?
Protagonista è un intermediario finanziario che non ha provveduto a inviare entro il 31 ottobre la comunicazione con i dati analitici dei trasferimenti da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro a causa di un problema operativo interno.
Le comunicazioni sono state, poi, inviate il 23 novembre, e il professionista si rivolge all’Agenzia delle Entrate per conoscere il valore della sanzione che è tenuto a versare, anche in caso di ravvedimento operoso.
Con la risposta all’interpello numero 299, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il valore delle sanzioni dovute:
“Nel caso prospettato, avendo l’istante presentato la comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario (31 ottobre 2018), la sanzione applicabile (dal 10 al 25 % dell’importo delle operazioni segnalate) è ridotta alla metà”.
Come specifica il documento, c’è anche la possibilità che la sanzione ridotta possa essere regolarizzata applicando le percentuali di riduzione previste dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1997, a seconda del momento in cui viene effettuato il ravvedimento.
In particolare, in caso di pagamento della sanzione entro un anno dal termine previsto per l’adempimento comunicativo, la lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1997 prevede la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, ovvero un ottavo del 5% dell’importo dell’operazione non segnalata.
Trasferimento di denaro da e per estero, come e quando effettuare la comunicazione per evitare le sanzioni
L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati che riguardano il trasferimento di denaro da e per estero, che hanno un valore pari o superiore a 15.000 euro, è stabilito dall’articolo 1 del decreto legge numero 167 del 28 giugno 1990.
Si tratta di un adempimento comunicativo da rispettare “indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Come specifica il documento, il provvedimento di attuazione del direttore dell’Agenzia delle entrate numero 58231 del 24 aprile 2014 stabilisce che la comunicazione deve essere effettuata annualmente e trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa all’anno di riferimento della comunicazione.
Per chi non rispetta l’obbligo sono previste specifiche sanzioni:
“Per la violazione degli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle entrate previsti dall’articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata”.
Ma in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, la sanzione può essere dimezzata.
Alla luce di quanto riportato, il caso dell’amministratore finanziario può sicuramente rientrate in questa ipotesi e beneficiare della riduzione del 50%.
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