Termine decennale ordinario per la prescrizione della riscossione del canone RAI: non è previsto dalla normativa un termine più breve. Lo conferma la Corte di Cassazione
Il credito erariale per la riscossione del canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, non prevedendo l’ordinamento fiscale alcuna specifica deroga che consenta l’applicazione di un termine più breve.
In tal caso non è applicabile il disposto dell’art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., che prevede l’applicazione del termine quinquennale “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, perché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo e il pagamento risente di autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 33213 del 2023.
Il termine di prescrizione per la riscossione del canone RAI è decennale
Il procedimento scaturisce dalla notifica di una serie di cartelle di pagamento nei confronti di un contribuente, aventi ad oggetto non solo crediti erariali ma anche canoni RAI non riscossi. Il contribuente proponeva ricorso avverso gli atti di riscossione, contestando l’intervenuta prescrizione delle pretese tributarie.
La CTP accoglieva il ricorso e l’appello del concessionario alla riscossione è stato rigettato dalla CTR, in linea con la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza la concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, per essere stata applicato il termine di prescrizione quinquennale, anche relativamente ai crediti erariali (più precisamente a crediti per i.r.p.e.f., i.r.a.p., i.v.a. e al canone audio) a cui invece, in assenza di una norma derogatoria, si applica l’ordinario termine decennale di prescrizione.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di doglianza e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Nella sentenza in commento il Collegio di legittimità ha ribadito che, in tema di imposte dirette e indirette, nello specifico IVA ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale.
In particolare, quanto all’imposta di registro, assume rilievo l’espresso disposto di cui all’art. 78 del DPR n. 131 del 1986.
Quanto alle altre imposte dirette, è dirimente l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non potendosi applicare l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Tale principio va esteso anche al canone di abbonamento RAI di cui al RD n. 246 del 1938, in assenza di una specifica disposizione relativamente al termine di prescrizione che deroghi la previsione generale di cui all’art. 2946 c.c.
Deve ritenersi applicabile, quindi, il principio di diritto per cui, in tema di IRPEF, IRAP, IVA e canone Rai, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, e la conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c.
A riguardo, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” non opera l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
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