Telefisco 2019, regime forfettario: nelle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate durante l'evento non ci sono grosse sorprese, ma si conferma la rigidità sui termini per la cessione delle quote che ostacolano l'ingresso. I commenti dell'esperto de Il Sole 24Ore, Gianpaolo Tosoni.
Telefisco 2019, regime forfettario: nelle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate durante l’evento non ci sono grosse sorprese, ma si conferma la rigidità sui termini per la cessione delle quote che ostacolano l’ingresso.
Si spazza via, così, la speranza di chi aspettava la notizia di una proroga dei tempi per rinunciare alle quote rappresentanti causa ostativa all’adesione al regime agevolato.
Buone notizie, invece, per chi l’anno scorso ha operato applicando un regime diverso e ora ha intenzione di passare al forfettario, avendone i requisiti. In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, viene meno il vincolo di restare per tre anni consecutivi nello stesso regime.
Con la Legge di Bilancio 2019, il limite per l’accesso alla tassazione agevolata del 15% si è esteso fino a 65.000 euro di ricavi ma, come sottolinea l’esperto de Il Sole 24 Ore Gianpaolo Tosoni, si introducono due cause ostative. L’accesso è vietato:
- per chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- per chi percepisce compensi che provengono prevalentemente da datori di lavoro dipendente o assimilati, con cui si è avuto un rapporto di lavoro nei due anni precedenti.
Proprio le condizioni che precludono l’accesso al regime forfettario generano dubbi e dibattiti, come ha sottolineato anche Gianpaolo Tosoni.
Per quanto riguarda il vincolo di controllo:
“Le condizioni di ostacolo, in questo caso, sono due: controllo in maniera diretta o indiretta SRL e la riconducibilità delle attività. Sulla prima condizione il primo dubbio riguarda la definizione di interposta persona, a cui fa riferimento l’articolo 2359 del Codice Civile.
Ad esempio per il commercialista che detiene il 40% delle quote in un centro di elaborazione dati e le altre quote sono detenute da familiari l’accesso al regime dovrebbe essere precluso?
A nostro parere non dovrebbe essere così, perché in altri casi il legislatore ha specificato che anche il familiare può essere definito come interposta persona”
Ma sull’interpretazione non c’è una visione univoca, né c’è stata una precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate durante l’evento.
Per quanto riguarda il secondo vincolo, Tosoni chiarisce con un esempio pratico:
“L’altra causa ostativa riguarda soggetti che operano perlopiù per datori di lavoro in corso o rapporti di lavoro precedenti.
Non c’è un divieto per il regime forfettario di operare per il datore di lavoro, non deve però essere prevalente.
Se ad esempio i suoi ricavi ammontano a 61.00 euro, e fattura 30.000 euro verso datore di lavoro e 31.000 verso un altro, può rientrare.
Inoltre l’emendamento recente al DDL Semplificazioni ha previsto che per le nuove iscrizioni ad albo professionale si può applicare il regime forfettario.”.
Regime forfettario 2019, l’AdE conferma: cessione quote entro il 2018
Un chiarimento, o per meglio dire, una conferma dall’Agenzia delle Entrate arriva per quanto riguarda la cessione delle quote di una SRL, operata per far cadere il vincolo del controllo.
L’Agenzia aveva già chiarito che per il 2019 può avere accesso al regime forfettario solo chi ha rinunciato alle quote in eccesso entro il 31 dicembre 2018: Telefisco è stata l’occasione per ribadirlo, non ci sono stati eventuali ripensamenti, come qualcuno aveva sperato.
Lo stesso Tosoni afferma:
“Molti contribuenti in questo modo vengono rimandati al 2020. Avevamo auspicato una interpretazione più morbida della legge, voglio ricordare che è stata approvata il 30 dicembre e che non c’è stato tempo per prendere le misure con le novità
Molti soggetti restano incagliati nella partecipazione e devono liberarsene in quest’anno per accedere dal 2020 al regime forfettario.”
E aggiunge un altro elemento di riflessione:
“Fino allo scorso anno si poteva uscire da una SNC anche durante l’anno, a questo punto sembra che l’Agenzia delle Entrate voglia azzerare questa opportunità anche per le società di persone”.
Regime forfettario 2019: cade il vincolo triennale per chi proviene da ordinario o semplificato
Cade, invece, il vincolo triennale per chi si trova in regime di contabilità semplificata o ordinaria e vuole accedere al forfettario nel 2019. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate: una risposta che Gianpaolo Tosoni definisce, “non inaspettata ma importante” .
Si applica, infatti, l’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 442 del 1997:
“L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Telefisco 2019, regime forfettario: l’AdE conferma regole rigide