Tax credit imbarcazioni, hanno diritto all'agevolazione solo i soggetti che producono reddito imponibile ai fini Irpef o Ires, a prescindere dalla residenza. Lo chiarisce la risoluzione numero 15 del 2 marzo 2021 dell'Agenzia delle Entrate: sono esclusi i non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
Tax credit imbarcazioni, l’agevolazione spetta ai soggetti che producono reddito imponibile ai fini Irpef o Ires.
Come spiega la risoluzione numero 15 del 2 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate, hanno diritto al credito di imposta sia i residenti, sia i non residenti con stabile organizzazione, che esercitano in Italia un’attività produttiva che concorra a formare il reddito imponibile.
Sono dunque esclusi i non residenti senza stabile organizzazione, anche per i periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore della legge europea per il 2017.
Tax credit imbarcazioni: l’agevolazione spetta a chi produce reddito imponibile
La risoluzione numero 15 del 2 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla cosiddetta Tax Credit imbarcazioni.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 15 del 2 marzo 2021
- Credito di imposta ex articolo. 4 comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1997, n. 457 – requisito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Come messo in evidenza nel documento di prassi, il credito d’imposta spetta ai soggetti residenti e non residenti in Italia.
Tuttavia ne ha diritto solo chi esercita in Italia un’attività produttiva che concorre a formare reddito imponibile ai fini Irpef o Ires.
Sono dunque esclusi dall’accesso all’agevolazione i soggetti che non siano residenti e non abbiano una stabile organizzazione.
L’esclusione si applica anche per i periodi di imposta antecedenti all’entrata in vigore della legge europea per il 2017.
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento.
Il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 1, del Dl n. 457/1997 per le imprese armatrici che esercitano un’attività produttiva di reddito attraverso l’utilizzo di navi iscritte nel “registro internazionale”.
Al centro del documento di prassi c’è dunque il caso di imprese senza una stabile organizzazione in Italia.
Il chiarimento sull’agevolazione è relativo anche ai periodi di imposta che precedono la modifica prevista dall’articolo 10, comma 1, della legge europea per il 2017 (legge n. 167/2017).
Tax credit imbarcazioni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’agevolazione in questione consiste in un credito di imposta per coloro i quali esercitano un’attività produttiva di reddito.
L’ammontare del tax credit è pari all’Irpef dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale
Si può utilizzare il credito d’imposta per il versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi e lo stesso non rientra nel calcolo del reddito imponibile.
Il reddito derivante dall’utilizzo di tali imbarcazioni concorre soltanto per il 20 per cento a formare l’imponibile ai fini delle imposte dirette.
Come ribadisce l’Agenzia delle Entrate, l’Agevolazione prescinde dalla residenza dei soggetti. Il vero fattore discriminante è la produzione di reddito imponibile in Italia.
Sono dunque esclusi dal beneficio i non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, poiché in contrasto con l’articolo 23 del TUIR.
Tale disposizione considera come prodotti in Italia:
“redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni”.
La legge europea 2017 ha esteso ampliato l’agevolazione a tutti i soggetti che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Come spiegato nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate:
“Tale ultima disposizione è stata introdotta al fine di superare le criticità riguardanti il riconoscimento del credito di imposta esclusivamente a favore delle navi iscritte nel Registro internazionale e chiudere, in tal modo, la procedura EU Pilot 7060/14/TAXU.”
In conclusione, quindi, il credito d’imposta per il personale imbarcato non può essere riconosciuto, anche per i periodi di imposta precedenti all’entrate in vigore della legge europea 2017, in favore delle imprese armatrici non residenti e prive di stabile organizzazione in Italia.
Tali soggetti, infatti, non esercitano in Italia un’attività produttiva che concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile a Irpef o Ires.
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