Tax control framework, pubblicato il regolamento con i requisiti richiesti ai professionisti certificatori. Regole e condizioni stringenti per commercialisti e avvocati
Tax control framework: quali sono i requisiti che i professionisti certificatori devono possedere?
In data 3 gennaio 2025 è approdato in Gazzetta Ufficiale il regolamento che stabilisce quali siano compiti, adempimenti e requisiti che devono essere rispettatati dai soggetti abilitati alla certificazione del TCF, ovvero il Tax control framework.
Con questa espressione si indica il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, necessario per le imprese che vogliano accedere al regime di adempimento collaborativo.
Tax control framework: fissati i requisiti dei professionisti certificatori
Prosegue l’attività giuridica di regolamentazione delle dinamiche relative al tax control framework, il sistema con il il compito di rilevare, gestire, misurare e controllare i rischi fiscali.
La dotazione di questo strumento è un requisito imprescindibile per tutte le imprese che intendano accedere al regime di cooperative compliance previsto dal decreto legislativo n. 128/2015.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n. 212/2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati stabiliti i requisiti che i soggetti certificatori dovranno possedere per rilasciare la certificazione relativa al tax control framework.
In particolare, l’attività di certificazione del TCF è riservata ai quei professionisti iscritti negli appositi elenchi:
- del Consiglio Nazionale Forense per gli avvocati;
- del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per i commercialisti.
L’iscrizione agli elenchi sopracitati può essere richiesta dagli avvocati e commercialisti che risultino iscritti al relativo albo professionale da più di 5 anni e che posseggano i requisiti individuati dall’articolo 2 del decreto ministeriale, che vengono definiti come “requisiti di onorabilità e di professionalità”.
Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, essi consistono nel:
- non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta;
- non integrano le cause di esclusione di cui all’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- non si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile.
I requisiti di professionalità, invece, prevedono che il professionista certificatore sia in possesso delle competenze necessarie a svolgere l’attività di certificazione del TCF. In particolare è richiesta la conoscenza di:
- sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
- diritto tributario;
- principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione.
Il venir meno di uno dei requisiti sopracitati comporta la cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitatati alla certificazione del TCF.
Tax control framework: il professionista abilitato deve rispettare i requisiti di indipendenza
Inoltre, l’articolo 4 del decreto MEF n. 212/2024 stabilisce ulteriori requisiti che i professionisti certificatori sono tenuti a osservare.
Questi, in particolare, riguardano il concetto di indipendenza del professionista che svolge l’attività di certificazione.
Il soggetto abilitato infatti non solo deve essere indipendente dalla società che gli ha conferito l’incarico, ma non deve neanche essere coinvolto in alcun modo nel processo decisionale della stessa.
In aggiunta, spetta al certificatore adottare tutte le misure necessarie affinché la sua attività non venga coinvolta da alcun conflitto di interessi, anche solo potenziale, o da relazioni di affari dirette o indirette.
Sempre l’articolo 4 del decreto MEF in questione stabilisce anche esplicitamente che l’attività di certificazione del professionista non può essere svolta se quest’ultimo:
- riveste cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del soggetto che ha conferito l’incarico, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci del soggetto richiedente o delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- nei due anni precedenti è stato legato al soggetto incaricante o alle società da questo controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza;
- nei due anni precedenti il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado sono stati legati al soggetto incaricante o alle società da questo controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, a condizione che i citati rapporti siano tali da poter compromettere l’indipendenza del professionista;
- sussistano rischi di interesse personale o connessi a di rapporti familiarità o a forme di intimidazione che possano compromettere l’indipendenza del professionista;
- sussistano rischi di autoriesame.
Infine, il decreto prevede che una stessa impresa possa offrire l’incarico per l’attività di certificatore allo stesso soggetto per un massimo di tre volte consecutive.
Passati i tre incarichi, per potere essere nuovamente designato come professionista certificatore dalla medesima società bisognerà attendere sei anni dalla sottoscrizione dell’ultima certificazione.
Per ulteriori dettagli si rimanda al decreto in questione, reso disponibile di seguito.
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