L'esenzione IRPEF prevista dalla riforma dello sport si applica anche a tutti i compensi di lavoro sportivo dilettantistico erogati nel 2023. La nuova soglia è pari a 15.000 euro. Le somme saranno tassate per la parte eccedente tale limite, considerando eventuali compensi erogati prima del 1° luglio oltre la vecchia soglia di 10.000 euro
Il nuovo limite di esenzione IRPEF per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico comprende anche le somme escluse da imposizione erogate nel periodo da gennaio a giugno 2023.
I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello dell’11 dicembre.
La riforma dello sport, in vigore dal 1° luglio, ha innalzato la soglia agevolata da 10.000 a 15.000 euro. L’Agenzia specifica che, per il periodo transitorio, il limite è posto in via unitaria a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale.
Pertanto, nel 2023, la soglia dei 15.000 euro deve essere determinata tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno, esclusi dall’imposizione fino a 10.000 euro.
Lavoro sportivo: come si tassano i compensi erogati ai dilettanti nel 2023, le istruzione delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 474, pubblicato sul sito l’11 dicembre 2023, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito alla tassazione dei compensi dei lavoratori e delle lavoratrici sportive dilettanti erogati nel corso del 2023.
Lo scorso 1° luglio, infatti, è entrata in vigore la nuova riforma dello sport, che tra i vari interventi ha previsto anche l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale, passata da 10.000 a 15.000 euro.
I chiarimenti dell’Agenzia riguardano appunto il 2023, il periodo transitorio, interessato dall’avvicendamento dei due regimi fiscali. I lavoratori in questione hanno ricevuto compensi che da gennaio a giugno sono stati esentati per la parte al sotto dei 10.000 euro mentre da luglio a dicembre al di sotto dei 15.000 euro.
Secondo la vecchia disciplina, infatti, ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del TUIR, i compensi erogati per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito nel limite di 10.000 euro nel periodo d’imposta.
L’articolo 36, comma 6, del Dlgs n. 36/2021 ha aumentato tale soglia portandola a 15.000 euro. La riforma, inoltre, ha stabilito che l’attività di lavoro sportivo può costituire un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma della collaborazione.
A decorrere dal 1° luglio 2023, pertanto, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato oppure di lavoro autonomo.
Lavoro sportivo: esenzione IRPEF sotto i 15.000 euro
Dopo la panoramica sulla nuova disciplina introdotta dalla riforma dello sport, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come nel calcolo della soglia di 15.000 euro vadano inclusi anche i compensi dei lavoratori sportivi relativi al periodo da gennaio a giugno 2023.
I compensi erogati da luglio, infatti, devono essere tassati per la parte eccedente tale limite che, per il 2023, va determinata tenendo conto degli eventuali compensi erogati fino a giugno ed esclusi dalla tassazione fino a 10.000 euro.
Nel caso in esame, ad esempio, nel primo semestre 2023 sono stati erogati compensi per 20.000 euro mentre nel secondo per altri 15.000 euro.
In relazione alla prima somma è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta sulla parte eccedente l’importo di 10.000 euro.
Di conseguenza, i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023 saranno assoggettati a tassazione per la parte che eccede i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di 15.000 euro, come indicato al comma 1-bis dell’articolo 51 della riforma, “Norme transitorie”.
Il limite, dunque, è posto in via unitaria, a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale, a seconda della frazione di periodo interessata.
Per la quota che supera il limite nella nuova disciplina, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria, mentre per la vecchia disciplina la quota eccedente è tassata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, con un’aliquota del 23 per cento e la parte ulteriormente eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario.
- Agenzia delle Entrate - Interpello n. 474 dell’11 dicembre 2023
- Trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo per il periodo d’imposta 2023 – applicazione della disciplina transitoria di cui all’articolo 51, comma 1–bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoro sportivo: come si tassano i compensi erogati ai dilettanti nel 2023