Superbonus e sismabonus, con eventi sismici e stato di emergenza: scadenza al 31 dicembre 2025

Tommaso Gavi - Imposte

Scadenza al 31 dicembre 2025 per il sismabonus 110 per cento nel caso di interventi su edifici situati in comuni colpiti da terremoti. Deve essere dimostrato il nesso causale tra danni subiti e evento sismico, oltre alla dichiarazione dello stato di emergenza

Superbonus e sismabonus, con eventi sismici e stato di emergenza: scadenza al 31 dicembre 2025

La scadenza del sismabonus nel caso di edifici situati in comuni che sono stati colpiti da eventi sismici è fissata al 31 dicembre 2025.

Per gli interventi effettuati entro tale data il superbonus si applica con detrazione massima prevista per il superbonus 110 per cento.

A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 584 del 9 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Il requisito da rispettare è la dimostrazione del nesso causale tra i danni subiti e l’evento sismico. Fuori dall’agevolazione edilizia i contributi stanziati dalla Regione.

Superbonus e sismabonus, con eventi sismici e stato di emergenza: scadenza al 31 dicembre 2025

Dall’Agenzia delle Entrate arrivano chiarimenti sulla scadenza del superbonus e del sismabonus nel caso di interventi da realizzare su edifici situati in Comuni che sono stati colpiti da terremoti.

Lo spunto per le delucidazioni della risposta all’interpello numero 584 del 9 dicembre 2022 è la situazione presentata dall’istante, un condominio di un Comune per cui è stata dichiarato lo stato di emergenza a causa del sisma dello scorso maggio 2012.

L’istante intende sapere quando è fissata la scadenza per la maxi agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio. Un ulteriore quesito riguarda la possibilità di produrre l’APE ante lavori prima dell’inizio degli interventi ma successivamente alla presentazione della comunicazione formale di avvio degli stessi.

Tornando al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate risponde nel merito dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento dell’agevolazione e i principali documenti di prassi collegati.

Si deve fare riferimento al comma 8 ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, che prevede quanto di seguito riportato:

“Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1ter, 4ter e 4quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.”

Il sismabonus, nella percentuale massima prevista per il superbonus 110 per cento, spetta quindi in misura piena per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

In merito la risoluzione del 15 febbraio 2022 numero 8 dell’Amministrazione finanziaria ricapitola quali sono i requisiti per beneficiare della detrazione.

L’agevolazione spetta per gli edifici per i quali è stato accertato il nesso tra danno dell’immobile e evento sismico, attraverso scheda AeDES o documento analogo.

Gli interventi devono essere realizzati in un immobile situato in uno dei comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Sono esclusi dall’agevolazione gli importi previsti come contributi per la ricostruzione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 584 del 9 dicembre 2022
Superbonus – momento di emissione dell’APE ante intervento e termini per la fruizione del beneficio in caso di interventi di efficientamento energetico su di un condominio dichiarato inagibile post Sisma 2012 – articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Superbonus e sismabonus: valutazioni tecniche necessarie per i chiarimenti sull’APE ante lavori

Un’ulteriore quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguarda la presentazione dell’APE, l’attestato di prestazione energetica, ante interventi.

L’istante intende sapere se può presentare tale documentazione anche molto dopo la comunicazione formale per l’inizio dei lavori ma comunque prima del reale avvio degli stessi.

In merito l’Agenzia delle Entrate non fornisce una risposta ma ricapitola gli adempimenti da porre in essere per avere accesso al sismabonus al 110 per cento.

Gli interventi trainati e trainanti devono permettere il doppio salto di classe energetica, dimostrata da un tecnico con dichiarazione asseverata.

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto interministeriale 6 agosto 2020, il cosiddetto decreto Requisiti, per gli interventi in questione è obbligatori la produzione dell’APE ante e post intervento.

La documentazione, in sostanza, deve presentare una fotografia precedente all’avvio dei lavori e una successiva, dalla quale sia dimostrabile il doppio saldo di classe o il raggiungimento della miglior classe energetica possibile.

In merito alla domanda posta dall’istante nel documento di prassi si specifica quanto di seguito riportato:

“Tanto premesso, con riferimento al primo quesito, relativo alla possibilità di redigere l’A.P.E. ante intervento anche successivamente alla comunicazione di inizio dei lavori che, tuttavia, non sono ancora cominciati, si fa presente che la risposta implica valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell’Agenzia delle entrate in quanto riferite all’applicazione del citato decreto legislativo n. 192 del 2005 nonché del predetto decreto Requisiti avente ad oggetto la normativa in materia di efficientamento energetico.”

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