Pronti i codici tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione dei crediti in sei anni del superbonus, sismabonus e bonus barriere. Dovranno utilizzarli banche, assicurazioni e intermediari finanziari
Se le rate annuali relative ai crediti d’imposta di superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche sono state acquistate a un importo pari o superiore al 75 per cento delle relative detrazioni, la fruizione viene “spalmata” in sei anni.
Per l’utilizzo delle somme in compensazione da parte di banche, assicurazioni e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo è necessario inserire gli appositi codici tributo nel modello F24.
Le sequenze di cifre sono state stabilite dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/2024.
Superbonus e bonus edilizi: le istruzioni delle Entrate per la compensazione in sei anni
Gli acquisti di crediti relativi al superbonus, al sismabonus e al bonus barriere da parte di banche e assicurazioni, per un importo inferiore al 75 per cento del valore delle relative detrazioni porta all’allungamento dei temi di fruizione a sei anni rispetto all’originaria rateazione prevista.
A stabilirlo è il decreto n. 39/2024 e la relativa legge di conversione.
Mentre negli scorsi giorni l’Agenzia delle Entrate aveva fornito le istruzioni per la comunicazione da parte dei soggetti che avevano acquistato i crediti a un importo pari o superiore alla soglia indicata, con la risoluzione n. 55/2024 vengono istituiti i codici tributo da inserire all’interno del modello F24 per la compensazione.
Il provvedimento prot. n. 422331 del 21 novembre 2024 stabilisce che le rate che risultano dall’ulteriore ripartizione prevista dal comma 3-ter, articolo 121 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio) devono essere utilizzate esclusivamente in compensazione.
La fruizione deve avvenire tramite modello F24 nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Non è quindi permessa la fruizione di un’eventuale quota rimanente nell’anno successivo.
Le regole si applicano esclusivamente a banche, intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo e a imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia a partire dal 2025.
Superbonus e bonus edilizi: i codici tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione
Con la risoluzione n. 55/2024 l’Agenzia delle Entrate ha indicato i codici tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione in sei anni dei crediti edilizi di superbonus, sismabonus e bonus barriere.
I soggetti interessati dovranno fare riferimento alle sequenze di cifre indicate nella seguente tabella.
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
7774 | SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020 |
7775 | SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020 |
7776 | BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 - ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020 |
Nella compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, i codici dovranno essere inseriti nella sezione “Erario”:
- in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
- nei casi in cui il contribuente debba provvedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui la rata annuale del credito è utilizzabile in compensazione. Si deve utilizzare il formato “AAAA”.
La risoluzione specifica quanto di seguito riportato:
“In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.”
I soggetti interessati dovranno seguire le regole indicate per la fruizione in sei rate annuali dello stesso importo, stabilita per i crediti acquistati a un valore inferiore al 75 per cento di quello della relativa detrazione.
Il documento integrale è scaricabile dal portale dell’Amministrazione finanziaria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus e bonus edilizi: le istruzioni delle Entrate per la compensazione in sei anni