Superbonus 110 per cento, la scadenza per stipulare il rogito e beneficiare del sismabonus acquisti con massima detrazione è il 30 giugno 2022. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 384 del 20 luglio 2022. L'agevolazione è concessa fino al 2024 ma con percentuali ridotte dell'85 o del 75 per cento.
Superbonus 110 per cento, per beneficiare del sismabonus acquisti con la massima detrazione il rogito deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022.
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 384 del 20 luglio 2022.
Le proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Aiuti non riguardano l’agevolazione per i lavori di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico degli edifici.
Fino al 31 dicembre 2024 si potrà però beneficiare delle detrazioni nella misura del 75 o dell’85 per cento.
Superbonus 110, rogito entro il 30 giugno per il sismabonus acquisti con massima detrazione
Continuano i chiarimenti in tema di superbonus 110 per cento. In questo caso, più precisamente, in tema di sismabonus acquisti con percentuale massima della detrazione.
Il quesito riguarda la data del rogito per rientrare nella maxi agevolazione introdotta dal decreto Rilancio. I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria arrivano con la risposta all’interpello numero 384 del 20 luglio 2022.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 384 del 20 luglio 2022
- Superbonus- sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022 e versamento di un secondo acconto sul prezzo della compravendita entro il 30 giugno 2022- art. 119 del DL n.34 del 2020.
L’istante intende acquistare un’abitazione dopo demolizione e ricostruzione dell’edificio e interventi di consolidamento statico e riduzione del rischio sismico.
La data del rogito era inizialmente prevista per il 30 giugno 2022 ma, a causa di ritardi nella ricostruzione, la società venditrice ha necessità di spostare in avanti la data di stipula del contratto definitivo di compravendita.
L’istante chiede quindi se:
- può beneficiare dell’agevolazione con rogito al 30 novembre 2022;
- se può esercitare una delle opzioni previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, ovvero lo sconto in fattura, versando un secondo entro il 30 giugno 2022.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il sismabonus acquisti, con detrazione al 110 per cento, spetta solo se il rogito viene stipulato entro lo scorso 30 giugno.
I chiarimenti, che assorbono anche il secondo quesito, arrivano in data successiva all’ultimo giorno utile per poter beneficiare dell’agevolazione con massima percentuale.
Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento e i principali chiarimenti forniti dai documenti di prassi, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che le proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Aiuti non si applicano al sismabonus acquisti.
Nel documento viene, infatti, riportato quanto segue:
“In base al dato letterale della norma, le proroghe ivi stabilite riguardano le spese per la esecuzione dei lavori, di cui ai commi da 1 a 8 dello stesso articolo 119, sostenute dai soggetti indicati nel successivo comma 9. Non trovano, invece, applicazione con riferimento alla detrazione spettante ai sensi del citato articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 che, pertanto, attualmente spetta per gli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2022.”
Si esclude quindi il riconoscimento della detrazione al 110 per cento, tuttavia il contribuente può comunque beneficiare della detrazione prevista dalla norma in questione.
Fino al 31 dicembre 2024 potrà essere riconosciuta la detrazione del 75 per cento o dell’85 per cento:
“a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore.”
In merito alla fruizione di tale detrazione è prevista la possibilità di scegliere la fruizione indiretta mediante lo sconto in fattura.
Superbonus 110, rogito entro il 30 giugno per il sismabonus acquisti con massima detrazione
Nel fornire i chiarimenti all’istante, l’Agenzia delle Entrate delinea il perimetro delle proroghe previste al superbonus 110 per cento.
In alcuni casi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Nello specifico la detrazione può essere riconosciuta:
- nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- nella misura del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024;
- nella misura del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Tuttavia tali proroghe riguardano gli interventi previsti dai commi da 1 a 8 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Per quelli indicati nel comma 9, invece, si deve applicare la detrazione stabilita dall’articolo 16 comma 1-septies del decreto legge 63 del 2013.
Tale agevolazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento delle spese sostenute solo fino alla fine di giugno 2022.
Come già chiarito dalla circolare numero 30 del 2020, per beneficiare dell’agevolazione in questione è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro tale periodo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110, rogito entro il 30 giugno per il sismabonus acquisti con massima detrazione