Superbonus: i requisiti per proseguire con lo sconto in fattura

Tommaso Gavi - Irpef

Quali condizioni si devono rispettare per continuare ad applicare lo sconto in fattura nel caso di interventi del superbonus? I chiarimenti delle Entrate

Superbonus: i requisiti per proseguire con lo sconto in fattura

Quali sono i requisiti da rispettare per poter continuare a scegliere lo sconto in fattura per i lavori che rientrano nel superbonus, effettuati dal condominio?

A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito relativo alla condizione del sostenimento delle spese alla data del 30 marzo 2024.

Lo sconto in fattura può essere scelto anche nel caso in cui non siano emesse fatture dirette tra il general contractor e il condominio, nel rispetto di determinati requisiti.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce anche quali sono le condizioni che permettono di definire i lavori conclusi.

Superbonus: i requisiti per proseguire con lo sconto in fattura

Proseguono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di superbonus, nello specifico sull’applicazione dello sconto in fattura.

Le delucidazioni della risposta numero 26/2024 prendono spunto dal quesito posto dal contribuenti in relazione alle spese sostenute dopo l’entrata in vigore del decreto n. 39/2024.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 26 del 12 febbraio 2025
Chiarimenti sull’applicazione dello sconto in fattura nel caso di interventi che rientrano nel superbonus.

Tale decreto prevede che si possa continuare ad applicare lo sconto in fattura a patto che sia sostenuta una spesa documentata da fattura per lavori già effettuati alla data del 30 marzo 2024.

L’istante chiede se la condizione può essere verificata anche in assenza dell’emissione di fatture dirette tra general contractor e condominio.

L’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e fornice i chiarimenti sulla cessione del credito in relazione al caso in esame e sulle condizioni che permettono di identificare i lavori effettuati.

Il decreto legge n. 11/2023, il decreto Cessioni, ha introdotto un divieto generalizzato di utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi a partire dal 17 febbraio 2023.

Lo stesso decreto ha previsto una deroga nel caso in cui sia stata adottata una delibera assembleare da parte del condominio in cui si realizzano i lavori, unitamente alla presentazione della CILA, prima della data spartiacque del 17 febbraio 2023.

Successivamente il decreto n. 39/2024 ha modificato le deroghe stabilite in precedenza. Le deroghe non si applicano se al 30 marzo 2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.

Alla luce delle regole richiamate, nel caso di sconto in fattura, si deve tenere in considerazione due situazioni:

  • se lo sconto in fattura è parziale, deve essere considerata la data di pagamento dell’importo che non rientra nell’opzione indiretta prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio, considerando la data della fattura e del relativo bonifico parlante (con riferimento all’ordine di pagamento alla banca);
  • se lo sconto in fattura è integrale, si deve fare riferimento alla data della fattura.

Con riferimento al caso in esame, l’istante può continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura se il general contractor, al 30 marzo 2024, ha pagato ai subappaltatori una parte dei lavori realizzati.

Anche se alla stessa data non sono ancora state emesse fatture nei confronti del condominio in cui vengono realizzati i lavori.

Superbonus: i criteri per definire i lavori già effettuati

Tra i chiarimenti forniti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura ci sono quelli che riguardano le condizioni per la definizione di “lavori già effettuati”.

Innanzitutto viene chiarito che nelle spese per tali lavori rientrano esclusivamente quelle per gli interventi edilizi.

Sono invece escluse le spese professionali, gli oneri di urbanizzazione, le spese per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e le spese per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative.

Sono escluse anche le spese per dei tecnici in relazione ai servizi preparatori all’inizio dei lavori e del cantiere, ad esempio per l’acquisto dei materiali o l’installazione di ponteggi.

Tra i lavori già effettuati rientrano anche quelli realizzati solo parzialmente. Le spese possono essere sostenute da un soggetto diverso dal committente, a patto che siano opportunamente documentate. Possono inoltre riferirsi anche a un unico intervento.

Deve in ogni caso essere documentato anche il legame tra il pagamento e il beneficiario dell’agevolazione.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto di seguito riportato:

“Nella fattispecie in esame, l’Istante potrà continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, nel presupposto che il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente.”

Nel rispetto delle regole riepilogate nel documento chiarificatore il condominio potrà continuare a fruire dell’agevolazione edilizia attraverso lo sconto in fattura nel rispetto delle tempistiche e della predisposizione della documentazione per garantire l’applicazione della normativa.

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