Superbonus 110 per cento, la scadenza del 30 settembre per villette e unifamiliari funzionalmente indipendenti si avvicina. Oltre alla realizzazione del 30 per cento degli interventi, i soggetti dovranno fare attenzione ai tempi e alla documentazione legata alla scelta della cessione del credito. Una panoramica a poco più di un mese dall'importante appuntamento per la maxi detrazione del Decreto Rilancio.
Il 30 settembre 2022 è la prima grande scadenza per il superbonus 110 per cento.
Il termine interessa gli interventi sulle unifamiliari, ville e abitazioni funzionalmente indipendenti: entro la fine del prossimo mese dovranno essere completati almeno il 30 per cento dei lavori.
Superare tale scoglio permette di poter proseguire i lavori fino al 31 dicembre 2022 e beneficiare della maxi detrazione.
La strada è tuttavia tortuosa anche e soprattutto nei casi in cui si sceglie la cessione del credito, visti i repentini cambiamenti della normativa e la stretta sui controlli.
Poco più di un mese, dunque, per terminare le procedure legate al primo SAL.
Superbonus 110 per cento, in arrivo la prima scadenza del 30 settembre per villette e unifamiliari
Poco più di un mese prima dell’arrivo della prima importante scadenza collegata con il superbonus 110 per cento.
Entro il 30 settembre, chi vorrà continuare i lavori sulle abitazioni familiari funzionalmente indipendenti e sulle villette dovrà aver realizzato almeno il 30 per cento degli interventi complessivi.
In merito alla proroga ufficializzata dalla legge di conversione del Decreto Aiuti, la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, aveva già spiegato che non è sufficiente il pagamento del 30 per cento dei lavori.
Tuttavia, il vincolo è stato reso un po’ più facile da raggiungere dato che nel conto dei lavori portati a termine possono rientrare anche gli altri lavori effettuati sullo stesso immobile. In altre parole tali lavori possono permettere di raggiungere la percentuale richiesta.
In vista della scadenza si è già registrata un’accelerazione per tali tipologie edifici, come rende evidente l’ultimo rapporto dell’ENEA. Si dovrà attendere i primi giorni di settembre per il prossimo report che dovrebbe confermare l’accelerazione già registrata nei mesi precedenti.
Il nodo della questione, tuttavia, resta la cessione del credito. L’opzione di fruizione indiretta della maxi detrazione introdotta dal Decreto Rilancio è la strada più battuta dato che l’importo degli interventi risulta piuttosto elevato: nella maggior parte dei casi è superiore alla capienza fiscale dei soggetti che intendono realizzare i lavori.
Se si esclude dunque la strada della fruizione diretta della detrazione, rimangono le opzioni previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Quest’ultima scelta è praticamente preclusa nella maggior parte dei casi proprio per la difficoltà delle aziende a monetizzare i crediti fiscali dei beneficiari delle detrazioni.
Le repentine modifiche alla normativa relativa alla cessione del credito, in ottica antifrode, hanno portato a una stretta della circolazione dei crediti che ha spinto molti istituti bancari a non accettare nuove cessioni.
Le azioni per “sbloccare il meccanismo” non sembrano ancora aver trovato il bandolo della matassa, mettendo a rischio le detrazioni per i contribuenti e creando non pochi grattacapi alle imprese.
Superbonus 110 per cento, modifiche e aggiustamenti alla cessione del credito: uno scenario complesso
Rispetto all’impianto originario della cessione del credito, senza limiti sul numero dei passaggi consentiti, sugli importi e sui soggetti destinatari, la prima stretta è stata operata dal Decreto Antifrode del novembre 2021.
Tale decreto, che è poi confluito nel Decreto Sostegni ter introduceva l’obbligo di visto di conformità anche nel caso di fruizione diretta della detrazione.
Permetteva inoltre all’Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni per controlli preventivi, allungando i tempi nei casi in cui i non vengano riscontrate irregolarità.
Il DL numero 4 del 2022 ha inoltre introdotto il limite di due cessioni successive alla prima e solo a soggetti qualificati. Tale modifica, sommata al divieto di cessione parziale del credito e di tracciabilità dello stesso, ha di fatto paralizzato il meccanismo della cessione per alcuni mesi.
Per tentare di sbloccare l’empasse ulteriori modifiche sono state introdotte con la legge di conversione del Decreto Semplificazioni, che ha esteso a tutti i crediti del 2022 e del 2021 le novità introdotte dal Decreto Aiuti.
Tale decreto aveva già previsto la possibilità per gli istituti bancari di cedere i crediti ai clienti professionali privati, titolari di un contratto di conto corrente con la banca. La novità, a partire dal 20 agosto scorso, si applica quindi per tutti i crediti derivanti da interventi agevolati con il superbonus 110 per cento.
Infine, un’ulteriore stretta sui controlli è arrivata con la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 23 del 2022.
Il documento di prassi chiarisce che il livello di diligenza prevista per evitare frodi nella cessione del credito dipende dalla natura del cessionario.
A seguito della pubblicazione del 23 giugno scorso, diversi istituti di credito hanno implementato i controlli, richiedendo ulteriore documentazione per evitare truffe e eventuali contestazioni di scarsa diligenza.
Tali procedure, hanno portato in alcuni casi a maggiore farraginosità nel processo di liquidazione dei crediti, anche per i soggetti con procedure già iniziate.
Le richieste di ulteriori documentazione, in alcuni casi anche fotografica dei cantieri, potrebbe finire per appesantire ancora di più le procedure, e rallentare anche le procedure di quei soggetti che necessitano di liquidità per far procedere i lavori.
In alcuni casi la corsa contro il tempo non sarà soltanto collegata al lavoro nei cantieri ma anche a alle pratiche legate alla cessione del credito: il conto alla rovescia è iniziato e la scadenza è sempre più vicina.
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