Superbonus 110 per cento, non possono accedere alla maxi agevolazione le spese per i lavori iniziati nel 2018 senza asseverazione. Nella risposta all'interpello numero 240 del 13 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate sottolinea che sono escluse sia dalla detrazione del decreto Rilancio, sia dal sismabonus.
Superbonus 110, le spese per lavori iniziati nel 2018 senza asseverazione non rientrano nella maxi detrazione prevista dal decreto Rilancio.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 240 del 13 aprile 2021.
Anche i lavori antisismici, nella normativa vigente all’inizio degli interventi, necessitavano di un’asseverazione da parte dei professionisti incaricati.
Il decreto Rilancio ha semplicemente innalzato l’aliquota dell’agevolazione, senza introdurre nuovi obblighi.
Superbonus 110, spese per lavori nel 2018 senza asseverazione: sono escluse dall’agevolazione
Il superbonus 110 per cento spetta per le spese relative a lavori antisismici iniziati nel 2018, per i quali non è stata rilasciata alcuna asseverazione?
L’Agenzia delle Entrate esprime parere negativo nella risposta all’interpello numero 240 del 13 aprile 2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 240 del 13 aprile 2021
- Superbonus- interventi di miglioramento del rischio sismico - mancata presentazione dell’asseverazione - Articolo 119 del decreto legge19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77.
Lo spunto per i chiarimenti è ancora un caso concreto: l’istante ha cominciato nel 2018, un intervento di ristrutturazione per il miglioramento statico di una unità immobiliare (C/2), con contestuale cambio di destinazione d’uso in abitativo.
In tale occasione ha presentato la richiesta di permesso a costruire ma non ha depositato l’asseverazione. Il soggetto in questione chiede se ha diritto al superbonus 110 per cento.
L’istante si appella al fatto, in principio, voleva fruire di altre agevolazioni del Tuir e dell’articolo 16, comma 1-bis del Dl n. 63/2013, per le quali non era previsto il deposito dell’asseverazione.
L’Agenzia delle Entrate non sposa la soluzione proposta dal contribuente.
L’Amministrazione finanziaria, infatti, sottolinea che per i lavori antisismici previsti dal comma 13 lettera b) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, è previsto che:
“per gli interventi di cui al comma 4 (interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017”.
Tale norma era in vigore anche all’epoca della presentazione della richiesta iniziale.
Il decreto ministeriale, articolo 3, comma 3, stabiliva inoltre che:
“il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione …, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti”.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre che la disposizione modificata dal decreto numero 24/2020 del Mit, che però si applica con riferimento ai titoli abilitativi richiesti dal 16 gennaio 2020, stabilisce che un’asseverazione tardiva non consente l’accesso al superbonus.
A riguardo, il documento di prassi richiama la circolare n. 19/2020.
In sostanza, l’Amministrazione finanziaria spiega che il decreto Rilancio non introduce un nuovo obbligo di attestazione del rischio sismico.
Prevede, invece, un’aliquota più elevata della detrazione corrispondente, per gli interventi previsti Dl n. 63/2013 commi da 1-bis a 1-septies.
Superbonus 110, il caso concreto presentato dall’istante
Nel caso concreto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’istante non debba aver diritto al superbonus 110 per cento.
Contestualmente alla segnalazione della richiesta di permesso a costruire del 2018, infatti, lo stesso non ha allegato allo sportello unico l’asseverazione per l’attestazione della classe energetica di rischio sismico.
L’esclusione, a parere dell’Amministrazione finanziaria, vale sia per il superbonus sia per il sismabonus.
I lavori, infatti, beneficiano della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di 96mila euro.
L’agevolazione deve essere utilizzata in 10 quote annuali dello stesso importo, secondo quanto indicato dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 63/2013.
Il documento di prassi specifica quanto segue:
“Come chiarito con la circolare 19/E del 2020 è possibile fruire della detrazione d’imposta per interventi di ristrutturazione edilizia, in caso di lavori su unità immobiliari che risulteranno con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso in abitativo.”
Di conseguenza, l’istante potrà fruire della detrazione per la ristrutturazione edilizia in relazione alle spese per gli interventi realizzati sull’unità immobiliare (C/2), per la quale al termine dei lavori è previsto il cambio di destinazione d’uso in abitativo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110, spese per lavori nel 2018 senza asseverazione: sono escluse dall’agevolazione