Superbonus 110%, spetta anche ad un unico proprietario di due unità immobiliari, parte di un unico edificio. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 58 del 27 gennaio 2021: con le novità della Legge di Bilancio 2021 rientrano nell'agevolazione anche i lavori su edifici non in condominio con fino a quattro unità immobiliari.
Superbonus 110%, i lavori da eseguire su un unico edificio composto da due unità immobiliari di cui una è di piena proprietà del soggetto e l’altra è detenuta a titolo di nuda proprietà rientrano nell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 58 del 27 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
La possibilità è prevista dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, le cui novità riguardano anche l’estensione temporale dell’agevolazione.
In linea con la soluzione prospettata dall’istante, l’Amministrazione finanziaria concorda sulla possibilità di beneficiare dell’agevolazione in forma indiretta, attraverso la cessione del credito.
Superbonus 110%, due abitazioni e un edificio: al proprietario spetta l’agevolazione
Il superbonus 110% è l’oggetto dei chiarimenti della risposta all’interpello numero 58 del 27 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 58 del 27 gennaio 2021
- Superbonus - edificio composto da due unità immobiliari di cui rispettivamente la piena proprietà e la nuda proprietà appartengono ad un unico soggetto - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Come di consueto si parte da un caso concreto: l’istante chiede conferma della possibilità di beneficiare dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio essendo proprietario di due unità immobiliari, parte dello stesso edificio:
- una è di piena proprietà dell’istante;
- l’altra è detenuta dallo stesso istante a titolo di nuda proprietà, con usufrutto a favore del padre.
L’Agenzia delle entrate condivide la soluzione proposta e conferma la possibilità di fruire dell’agevolazione in forma indiretta, attraverso la cessione del credito.
Gli interventi in questione garantiscono un miglioramento sismico attraverso il rinforzo delle mura, una nuova copertura con orditura portante in legno, la realizzazione di sottofondazioni e altre opere strutturali.
Viene inoltre incluso un cappotto esterno, con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell’impianto termico.
Per rispondere al quesito dell’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.
Da un lato, infatti, l’articolo 1, comma 66, lettera a), n. 1) della legge n. 178/2020 modifica l’articolo 119 del decreto Rilancio, estendendo il superbonus 110% alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022.
Per tali spese la detrazione è suddivisa in quattro quote annuali dello stesso importo.
In alcuni casi il limite temporale viene spostato ancora più in avanti:
- per gli Istituti Autonomi Case Popolari la scadenza è il 31 dicembre 2022 ed è prorogabile fino al 30 giugno 2023, se sono stati completati almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022;
- per i condomini si può fare riferimento alla scadenza del 31 dicembre 2022, se sono stati completati almeno il 60% dei lavori alla data del 30 giugno 2022.
Per quanto riguarda il caso in questione si devono anche considerare le modifiche previste dalla lettera n) del comma 66 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021.
La modifica cambia quanto disposto originariamente dal decreto Rilancio che prevedeva l’agevolazione per i lavori su un edificio che doveva essere costituito in un condominio.
La nuova disposizione prevede l’applicazione del superbonus anche per gli interventi effettuati:
“dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Superbonus 110%, l’agevolazione spetta per interventi su un edificio con fino a 4 unità immobiliari
La Legge di Bilancio 2021 allarga quindi le maglie del superbonus 110%.
L’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio con fino a quattro unità immobiliari.
Tali abitazioni possono essere di un unico proprietario o di più comproprietari, così come il caso descritto nel documento di prassi.
Il limite massimo di spesa ammesso per gli interventi antisismici e di miglioramento energetico può essere calcolato come la somma degli importi previsti per ognuno degli interventi.
La condizione da rispettare, tuttavia, è che le relative spese rientrino in contabilità separate e che per ciascun intervento si provveda agli specifici adempimenti previsti.
In relazione al caso concreto, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che la sostituzione dei serramenti è considerato un intervento autonomo che da diritto alla fruizione dell’ecobonus.
Tale intervento è quindi ammesso al superbonus come intervento trainato, se eseguito insieme ad altri interventi trainanti e nel raggiungimento di almeno due classi energetiche superiori o della classe energetica più alta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110%, due abitazioni e un edificio: al proprietario spetta l’agevolazione