Riconteggio dei debiti contributivi ricompresi nello stralcio delle cartelle, per tutelare le partite IVA danneggiate dalla cancellazione automatica. La novità è parte delle modifiche introdotte in sede di conversione del Decreto Lavoro 2023
Stralcio delle cartelle con possibilità di riconteggio dei debiti contributivi.
Nella legge di conversione del Decreto Lavoro, approvata in via definitiva il 27 giugno 2023, trova spazio anche la possibilità per le partite IVA di richiedere il ricalcolo dei debiti annullati automaticamente per effetto dello stralcio delle somme fino a 1.000 euro previsto dalla Legge di Bilancio 2023.
Una misura volta ad evitare che in caso di omessi versamenti, la cancellazione automatica porti alla parallela eliminazione delle posizioni assicurative degli interessati.
Sarà il contribuente a dover richiedere all’INPS il riconteggio dei contributi non versati e da pagare entro la scadenza del 31 dicembre 2023.
Stralcio delle cartelle, per i contributi INPS possibilità di riconteggio: novità nel DL Lavoro 2023
La legge di conversione del Decreto Lavoro n. 48/2023 prevede diverse novità rispetto al testo originario del provvedimento e tra queste, accanto al bonus per il settore turismo, vi è la salvaguardia prevista per i contribuenti interessati dallo stralcio delle cartelle.
La novità è volta a tutelare le posizioni assicurative dei titolari di partita IVA iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Committenti e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che per effetto dello stralcio delle cartelle relative ai debiti contributivi rischiano la cancellazione della propria posizione contributiva.
Sia in relazione allo stralcio dei debiti previsto dalla Legge di Bilancio 2023 che per il precedente intervento disposto dal Decreto Fiscale n. 119/2018 collegato alla Legge di Bilancio 2019 sarà possibile richiedere il riconteggio dei debiti contributivi cancellati.
Una chance che riguarderà quindi i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali INPS, ossia artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, compresi i soggetti iscritti - anche eventualmente in qualità di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - alla Gestione separata dell’INPS.
Stralcio delle cartelle, domanda all’INPS per il riconteggio dei contributi cancellati
L’articolo 23-bis della legge di conversione del Decreto Lavoro si riferisce allo stralcio delle cartelle previsto dall’articolo 1, comma 222 della legge n. 197/2022, relativo ai debiti fino a 1.000 euro risultanti da carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, compresi quelli già inclusi nella rottamazione delle cartelle.
Parimenti, la possibilità di richiedere il ricalcolo dei contributi INPS si applicherà a quelli risultanti dai carichi annullati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legge n. 119/2018, ossia ai debiti fino a 1.000 euro relativi ai carichi affidati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Sarà il contribuente interessato a dover richiedere all’INPS il riconteggio dei debiti cancellati.
Le somme dovute dovranno quindi essere versate entro il 31 dicembre 2023, in un’unica soluzione ovvero in rate mensili di pari importo, da saldare in ogni caso entro la medesima data.
A definire modalità e termini per la presentazione della domanda sarà l’INPS e bisognerà quindi attendere per l’avvio della procedura operativa e per le relative istruzioni.
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