Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto MIMIT che stabilisce i requisiti che incubatori e acceleratori devono avere per svolgere funzione di sostegno verso le startup innovative
Startup innovative: quali sono i requisiti per incubatori e acceleratori?
La risposta a questa domanda arriva dal decreto MIMIT del 20 dicembre 2024, approdato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2025.
Il provvedimento in questione infatti stabilisce quali debbano essere i requisiti che incubatori e acceleratori devono possedere nella loro attività di supporto e sostegno nei confronti delle startup innovative.
Si ricorda che la differenza tra incubatore e acceleratore è insita nella fase del percorso di crescita della startup al quale si fa riferimento.
Gli incubatori infatti sostengono la startup nei primi mesi di vita seguendola fino all’ingresso nel mercato, mentre gli acceleratori subentrano in un secondo momento, quando l’azienda è già formata.
Startup innovative: il MIMIT stabilisce requisiti di incubatori e certificatori
Dopo le modifiche effettuate in materia di startup dalla Legge Concorrenza 2024, arrivano ulteriori misure riguardo incubatori e acceleratori.
Secondo l’articolo 1 del decreto MIMIT pubblicato in Gazzette Ufficiale il 22 gennaio, rientrano nella definizione di incubatore certificato le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- disporre di attrezzature adeguate all’attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a startup innovative;
- avere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a startup innovative oppure nell’attività di supporto e accelerazione di esse.
Fondamentale è l’aspetto di non esclusività dell’attività di supporto, che infatti segna la differenza con i requisiti richiesti agli acceleratori.
Questi ultimi, secondo il comma 2 del decreto in questione, sono riconosciuti come acceleratori di startup se svolgono in via esclusiva l’attività di supporto di startup innovative.
In aggiunta, acceleratori e incubatori devono essere iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese come previsto dall’articolo 25, comma 8 del decreto legge n. 179/2012.
Per quanto riguarda il requisito di comprovata esperienza nell’attività di sostegno a satrtup innovative, il decreto del MIMIT chiarisce che le società di capitali, siano esse incubatori o acceleratori, possono fare riferimento all’avvalimento delle esperienze maturate:
- dai singoli rami d’azienda;
- dai soci;
- dagli amministratori della società e dalla unità di lavoro;
- dai collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE).
Le esperienze in questione devono essere legate nello specifico all’ambito della consulenza e del supporto di startup innovative, oltre che caratterizzate da competenze precise.
- Decreto MIMIT 20 dicembre 2024
- Decreto MIMIT del 20 dicembre 2024 riguardi i requisiti di incubatori e acceleratori di startup innovative
Startup innovative: l’autocertificazione per l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese
L’articolo 2 del decreto MIMIT 20 dicembre 2024 interviene sulla questione relativa all’autocertificazione necessaria per l’iscrizione di incubatori e acceleratori di startup alla sezione speciale del registro delle imprese.
Tale documentazione attesta il possesso dei requisiti elencati in precedenza e deve essere presentata alla Camera di Commercio competente per il territorio in cui ha sede l’incubatore o l’acceleratore.
Il modulo di domanda, da inviare in formato elettronico, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della società e deve attestare il raggiungimento dei valori minimi indicati dalle tabelle A e B allegate al decreto MIMIT e di seguito rese disponibili.
Ai fini dell’ottenimento dell’autocertificazione, per quanto riguarda i valori all’interno della tabella A, bisogna raggiungere un punteggio minimo di 30.
- Tabella A allegata al decreto MIMIT 20 dicembre 2024
- Scarica qui la tabella A con i valori minimi da conseguire ai fini dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese
Invece, per la tabella B il punteggio minimo da conseguire ammonta a 40.
- Tabella B allegata al decreto MIMIT 20 dicembre 2024
- Scarica qui la tabella B con i valori minimi da conseguire ai fini dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese
Il modulo da inviare alla Camera di Commercio può essere scaricato dal sito del MIMIT, in alternativa lo si rende disponibile di seguito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Startup innovative: il MIMIT stabilisce requisiti di incubatori e certificatori