Startup innovative identiche, con stessi soci, attività prevalente, sede ed oggetto sociale: nessun limite all'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ma con controlli da parte della Camera di Commercio. Il parere MISE del 1° luglio 2019.
Iscrizione con riserva alla sezione speciale del registro delle imprese per due startup innovative identiche, ma senza specifiche cause ostative. È con il parere pubblicato il 1° luglio 2019 che il MISE affronta la questione.
Nel rispetto dei requisiti generali, la normativa di riferimento non vieta una duplicazione di elementi soggettivi ed oggettivi e non esclude in tal caso la possibilità di iscrizione o permanenza di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Il caso analizzato dal MISE nel parere dell’1° luglio 2019 è tuttavia controverso: si tratta di due startup innovative con stessi soci, oggetto sociale, attività esercitata e sede sociale. Elementi che fanno emergere l’ipotesi di comportamenti elusivi, per i quali la Camera di Commercio è invitata ad indagare ulteriormente.
Startup innovative identiche: iscrizione con riserva nella sezione speciale
Il caso posto all’attenzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è quello di due startup innovative che singolarmente presentano tutti i requisiti oggettivi e soggetti per l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ma che presentano alcune anomalie:
- denominazione sociale similare;
- sede legale presso lo stesso indirizzo;
- identico oggetto sociale;
- attività prevalente denunciata identica;
- presenza nella compagine sociale dell’altra startup innovativa;
- presenza dello stesso soggetto come componente dell’organo amministrativo.
In presenza di elementi che fanno pensare si tratti di startup innovative identiche, il MISE chiarisce tuttavia che non esiste una specifica causa ostativa per l’iscrizione in sezione speciale.
- MISE - Parere alla CCIAA di Parma, prot. 170828 del 1 luglio 2019 - Startup innovative
- Segnalazione finalizzata alla verifica di eventuali motivi ostativi alla permanenza dell’iscrizione in sezione speciale startup innovative di cui al D.L. 179/2012 e successive modifiche
Startup innovative identiche, controlli sui requisiti ma niente limiti specifici
Prima di analizzare la situazione nel concreto, nel parere del 1° luglio 2019 il MISE richiama a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1:
“Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera.”
Ciò si traduce nel fatto che se non vi è un divieto specifico, non si contesta una violazione di regole tali da comportare la cancellazione dalla sezione speciale per due startup innovative identiche.
Resta tuttavia
“l’ipotesi della condivisione del requisito abilitante della privativa industriale, che richiede la titolarità o la licenza del medesimo, in alternativa esclude l’iscrizione dell’una rispetto all’altra.”
Il Ministero stesso si trova in evidente difficoltà nel fornire il proprio parere, e rileva che il caso delle due startup sostanzialmente identiche presenta profili di seria attenzione, tali da far emergere una possibile elusione.
Ed è proprio per questo che l’invito del MISE alla Camera di Commercio è quello di acquisire maggiori elementi sul possesso dei requisiti effettivi di innovatività di ciascuna delle due startup. Controlli specifici che consentiranno di stabilire se si tratti o meno di comportamenti sanzionabili.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Startup innovative identiche: iscrizione con riserva nella sezione speciale