Spostamenti per lavoro consentiti anche oltre il comune in cui ci si trova: dopo le ulteriori restrizioni del DPCM del 22 marzo 2020, il Ministero dell'Interno mette in chiaro le regole nella circolare del 23 marzo 2020. Possibilità di spostarsi anche per motivi di salute e per ragioni di assoluta urgenza, come andare a prendere un parente alla stazione, all'aeroporto o al porto. Necessaria sempre l'autocertificazione.
Consentiti gli spostamenti per lavoro anche oltre il comune in cui ci si trova, così come quelli per motivi di salute e per ragioni di assoluta urgenza, come andare a prendere un parente alla stazione, all’aeroporto o al porto.
Cosa cambia sulla libertà di movimento sul territorio dopo il DPCM, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 22 marzo 2020 che ha introdotto nuove restrizioni per arginare la diffusione del coronavirus?
Le regole da rispettare fino al 3 aprile vengono chiarite dal Ministero dell’Interno con la circolare del 23 marzo 2020 firmata dal Capo Gabinetto Matteo Piantedosi e dalla FAQ, domande a risposte frequenti, pubblicate sul sito del governo.
Ci si può spostare solo all’interno del proprio comune, ogni movimento deve nascere da una delle tre esigenze considerate come valide e documentato con il nuovo modulo di autocertificazione. Ma sono ammesse anche delle eccezioni.
Spostamenti per lavoro consentiti: le regole chiarite dal Ministero dell’Interno
Il Decreto firmato da Giuseppe Conte nella serata di sabato 22 marzo ha sospeso tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle ritenute essenziali.
E ha vietato ai cittadini lo spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui “attualmente”, ovvero al momento della firma del provvedimento, si trovano.
Tre sono le ragioni valide per spostarsi, ma sempre all’interno del comune:
- comprovate esigenze lavorative;
- assoluta urgenza;
- motivi di salute.
Le limitazioni, che nelle ultime settimane sono diventate sempre più rigide, sono valide fino al 3 aprile, come chiarisce anche la Circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2020 che fa luce sulle regole da rispettare.
Ma c’è anche un’altra novità prevista dal DPCM 22 marzo 2020: si elimina la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020. Consentita fino allo scorso fine settimana.
Una decisione che nasce dalla necessità di “scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia”.
Consentiti gli spostamenti oltre il comune? Per lavoro, per motivi di salute e per assoluta urgenza a particolari condizioni
Anche dopo le ulteriori restrizioni sugli spostamenti, però, a particolari condizioni è possibile oltrepassare i confini del proprio comune, sempre munendosi di autocertificazione.
Nel testo della circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2020 si chiarisce:
“Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”
Il documento riporta esempi pratici:
- via libera nel caso in cui nel luogo di lavoro non ci sia una dimora alternativa a quella abituale;
- non c’è alcun divieto di fare la spesa fuori dai confini del comune in cui ci si trova se il supermercato più vicino si trova in un altro comune.
Insomma, le eccezioni vanno di pari passo col buonsenso, che dovrebbe muovere Istituzioni e cittadini in questo momento di emergenza coronavirus.
Uno strumento utile per orientarsi tra i comportamenti da adottare ma soprattutto sulle eccezioni ammesse sono le FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate sul sito del Governo.
Un’altra ragione che consente ai cittadini di oltrepassare i confini del comune in cui si trovano è la necessità di accudire un parente anziano o malato o di andare a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto un parente in arrivo dall’estero.
Sono due casi, infatti, che possono rientrare nelle ipotesi di “assoluta urgenza”. Anche per tutti gli spostamenti ammessi, però, ci sono precise indicazioni da rispettare.
Ad esempio, il governo chiarisce che se è in arrivo un parente dall’estero è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione, di recarsi in aeroporto, al porto o in stazione.
Nelle FAQ si legge:
“Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di “assoluta urgenza” che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca.
Resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Spostamenti per lavoro consentiti, anche oltre il comune in cui ci si trova