Interpello dell'Agenzia delle Entrate in materia di scissione dei pagamenti o split payment IVA: focus sull'ambito di applicazione dell'articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate è recentemente tornata sul tema della scissione dei pagamenti o split payment IVA, con un focus particolare sull’ambito di applicazione dell’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972.
Con l’interpello numero 27/2019, infatti, la parte istante, ovvero una società interamente partecipata dal Ministero *** che ha per oggetto sociale l’esercizio di attività nel settore del cinema, chiede un parere proprio sull’ambito di applicazione dello split payment IVA.
In particolare, la società istante è stata contattata da una società di produzione cinematografica estera, per la realizzazione di una serie di opere cinematografiche da realizzarsi prevalentemente (o forse integralmente) sul territorio italiano.
Ciò posto, vi è una duplice esigenza:
- per la società estera, di segregare l’ingente patrimonio che dovrà essere messo a disposizione per la realizzazione dell’opera;
- per la società istante di evitare il ricorso all’istituto del trust, facoltà preclusa dal suo Statuto, l’unica strada praticabile appare l’erogazione di un finanziamento da parte della società estera alla società istante.
Ciò dovrebbe avvenire ai sensi della lettera b) del primo comma dell’articolo 2447-bis del codice civile, rubricato “Patrimoni destinati ad uno specifico affare”.
Il finanziamento sarà depositato su un conto corrente con firma congiunta di quattro procuratori speciali, di cui due nominati dalla società istante e due dalla società estera.
Alla società istante verrebbe riconosciuto un compenso commisurato percentualmente al valore del budget messo a disposizione per la realizzazione di ciascuna opera, ricompreso in una forbice tra il 2 e il 3 per cento di tale valore, mediante attribuzione della provvista che residua nel patrimonio destinato, una volta pagati tutti i costi sostenuti per la realizzazione dell’opera ovvero mediante pagamento in favore di sé stessa di tale compenso.
Tanto premesso, considerato che la società istante rientra nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti, secondo quanto previsto dal comma 1-bis, lettera a), dell’articolo 17-ter del d.P.R. 633/1972, la società istante chiede se gli obblighi a cui il citato articolo 17-ter fa rinvio trovino applicazione anche in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti, connesse alle attività relative al patrimonio destinato allo specifico affare di produzione esecutiva.
La società istante ritiene che, limitatamente agli acquisti di beni e servizi che effettuerà in qualità di produttore esecutivo e che, perciò, affluiranno al fondo destinato a tale specifico affare, non trovi applicazione il regime di scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972.
Di parere diverso è, invece, l’Agenzia delle Entrate.
- Split payment IVA (scissione dei pagamenti): ambito di applicazione
- Interpello dell’Agenzia delle Entrate numero 27 del 6 febbraio 2019
Ambito di applicazione dello split payment IVA nel caso dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
Nell’interpello numero 27 del 6 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate risponde negativamente all’istanza posta da una società operante nel settore cinematografico, fornendo peraltro un interessante excursus normativo e di prassi in materia.
Le disposizioni che disciplinano i c.d. patrimoni dedicati, sottratti alla ordinaria gestione aziendale e destinati a uno specifico affare, sono contenute negli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2447-bis la società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso o parte di essi.
Nelle ipotesi in esame, l’istituzione di un regime di segregazione patrimoniale, non fa venir meno l’unicità del soggetto societario cui sono riconducibili i rapporti giuridici afferenti allo specifico affare (cfr. l’articolo 2447-septies, secondo comma, del codice civile, il quale prevede la redazione di un rendiconto separato per ciascun patrimonio destinato, allegato al bilancio della società, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate richiama la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui
“… il patrimonio separato (o destinato) sia pur sempre da ricondurre alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica che sia) dal quale esso promana, anche se occorre tenerlo distinto dal resto del patrimonio di quel medesimo soggetto o da eventuali altri segmenti patrimoniali ugualmente sottoposti ad analogo regime di separazione”
Secondo la predetta giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 15 luglio 2010, n. 16605):
“Ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell’interesse del patrimonio separato non può, perciò, che essere espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l’obbligo di imputarne gli effetti a quello specifico ben distinto patrimonio”
Pertanto, non potendosi configurare per il patrimonio destinato a uno specifico scopo un’autonoma soggettività, tutte le operazioni connesse alla sua gestione dovranno necessariamente essere attribuite alla società istante, la quale dovrà farsi carico dei relativi adempimenti fiscali.
Conseguentemente, essendo la società istante riconducibile nell’ambito soggettivo della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - in quanto interamente partecipata dal Ministero Beta e presente negli elenchi (aventi efficacia costitutiva) pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze - alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti, ancorché connessi alle attività relative al patrimonio destinato a uno specifico scopo ex articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile, è applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia, infine, che appare inconferente il richiamo effettuato dalla società istante alle fattispecie escluse dall’ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti descritte nei documenti di prassi menzionati (circolari 13 aprile 2015, n. 15/E, 27 novembre 2017, n. 27/E e 7 maggio 2018, n. 9/E), perché non presentano analogie con il caso in esame, nel quale la società istante, agendo in qualità di cessionaria o committente degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’ambito dell’affare in esame, è tenuta ad applicare la disciplina della scissione dei pagamenti al fine di contrastare il rischio di inadempimento dell’obbligo di versamento all’Erario dell’IVA a debito da parte dei fornitori.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Split payment IVA: ambito di applicazione oggetto dell’ultimo interpello Ade