Scissione dei pagamenti IVA: l'elenco delle operazioni escluse.
Lo split payment IVA non può essere applicato a tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA: alcune sono escluse per espressa previsione normativa.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017 fornisce tutte le istruzioni necessarie per individuare non soltanto i soggetti obbligati ma anche l’elenco delle operazioni che restano escluse dal meccanismo di scissione dei pagamenti.
Secondo le novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare in oggetto, restano fuori dall’applicazione del meccanismo dello split payment le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali che non applicano l’IVA e utilizzano il plafond disponibile per l’acquisto di beni e servizi.
La precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 15/E del 13 aprile 2015 individua in modo molto preciso le operazioni che sono escluse dallo split payment IVA ai sensi della normativa di cui all’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972.
Alla luce del DL 50/2017 dall’elenco di cui alla circolare citata occorre non considerare più le prestazioni di lavoratori autonomi e professionisti, inizialmente escluse e poi reinserite per effetto dell’abrogazione dell’ultimo comma dell’articolo 17-ter.
In linea generale sono escluse dallo split payment IVA tutte le operazioni esenti, escluse e fuori campo IVA.
Ma soprattutto sono escluse le seguenti tipologie di operazioni:
- le piccole spese non certificate da fattura;
- le operazioni soggette a reverse charge interno ovvero ad inversione contabile derivante dall’obbligo Intrastat;
- le operazioni rientranti tra i cosiddetti regimi speciali.
Split payment IVA 2022, operazioni escluse: le piccole spese
Tra le operazioni escluse dallo split payment IVA rientrano innanzitutto le piccole spese dell’ente pubblico non certificate da fattura.
Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie:
- operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249;
- operazioni certificate da scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413);
- operazioni certificate da ricevuta o scontrino non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- operazioni certificate da fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972.
Split payment IVA 2022, operazioni escluse: reverse charge interno o estero
Tra le operazioni escluse dalla scissione dei pagamenti rientrano anche quelle relative al cd reverse charge o inversione contabile.
L’esclusione in questo caso deriva direttamente dall’applicazione del comma 1 dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 che prevede l’inapplicabilità oggettiva per tutte le:
“operazioni per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”
In questi casi, infatti, la veste di debitore d’imposta non è attribuita, come di regola, a colui che cede il bene o presta il servizio, bensì al cessionario o al committente, ai quali, dunque, non viene addebitata (in rivalsa) alcuna imposta, da parte di colui che ha compiuto l’operazione imponibile.
Nell’ambito del reverse charge occorre ricondurre:
- le operazioni intra-UE, dove la traslazione dell’onere dell’assolvimento dell’imposta è legata all’esigenza di semplificare il trattamento Iva delle operazioni intra-UE;
- le operazioni interne, in cui la traslazione dell’onere dell’assolvimento dell’imposta è connessa a motivi di contrasto alle frodi.
Scissione dei pagamenti IVA e operazioni escluse: regimi c.d. speciali
Dallo split payment IVA sono escluse anche le operazioni di cui ai cosiddetti regimi speciali.
Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie di operazioni:
- dei c.d. regimi monofase disciplinati dall’art. 74 del DPR n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d’asta);
- del regime del margine di cui all’art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
- del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter del DPR n. 633 del 1972.
- del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972;
- del regime di cui alla legge n. 398 del 1991;
- del regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;
- del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972.
Split payment IVA: escluse operazioni esportatori abituali
All’elenco delle operazioni escluse dallo split payment, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E/2017 chiarisce che restano fuori dall’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti le operazioni effettuate dagli esportatori abituali.
Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che lo split payment non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto passivo acquirente intende avvalersi, sussistendone i requisiti, della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell’imposta, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972.
In tali casi, per effetto della lettera di intento inviata dall’esportatore abituale, gli acquisti beneficiano del trattamento di non imponibilità e, pertanto, con riguardo ai medesimi acquisti non è applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti.
In tal modo, i soggetti c.d. esportatori abituali che già, in considerazione dell’attività posta in essere, si trovano in una posizione creditoria IVA, potranno utilizzare il cd. plafond disponibile e conseguentemente il fornitore dovrà emettere la fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1, 22 lett. c) del DPR n. 633 del 1972, conformemente alla lettera d’intento del cliente esportatore abituale, senza l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
Per maggiori dettagli si mette di seguito a disposizione dei lettori la circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 27/E del 7 novembre 2017
- Scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate con tutte le regole per l’applicazione dello split payment IVA 2017
Si ricorda, infine, che lo split payment rappresenta un meccanismo di calcolo delle liquidazioni IVA che deroga alle disposizioni ordinarie ed in quanto tale ha carattere provvisorio: su autorizzazione del Consiglio UE all’Italia potrà essere applicato fino al prossimo 30 giugno 2023, salvo proroga.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Le operazioni escluse dallo split payment