Bollo sulle fatture elettroniche, elenchi online dal 15 aprile 2021: guida e istruzioni delle Entrate

Bollo sulle fatture elettroniche, dal 15 aprile 2021 sono consultabili gli elenchi A e B relativi ai documenti emessi nel primo trimestre dell'anno. Il debutto della novità è accompagnato dalla pubblicazione della guida dell'Agenzia delle Entrate, con le istruzioni ed i passi da compiere per il corretto versamento dell'imposta.

Bollo sulle fatture elettroniche, elenchi online dal 15 aprile 2021: guida e istruzioni delle Entrate

Bollo sulle fatture elettroniche: parte dal 15 aprile 2021 il nuovo servizio di integrazione dell’Agenzia delle Entrate.

La messa a disposizione degli elenchi A e B relativi alle fatture emesse nel primo trimestre dell’anno è accompagnata dalla pubblicazione di una guida dedicata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento fa il punto delle novità relative all’imposta di bollo sulle e-fatture e, in particolare, sul nuovo servizio volto a stimolare il corretto versamento da parte dei titolari di partita IVA.

L’Agenzia delle Entrate, a partire dal 2021, mette a disposizione di contribuenti e intermediari i dati relativi all’imposta di bollo dovuta, sulla base delle fatture elettroniche emesse nel trimestre.

Non un mero lavoro di riepilogo, ma anche di “regolarizzazione”: sul portale “Fatture e Corrispettivi” è reso disponibile l’elenco delle e-fatture per le quali, pur non essendo indicato l’assolvimento del bollo, l’imposta risulta dovuta.

L’elenco B, parte dell’operazione compliance tra contribuenti e Fisco, può essere accettato o modificato dal contribuente.

Le modifiche ai due elenchi possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. La prima scadenza da tenere a mente è quella del 30 aprile 2021.

Bollo sulle fatture elettroniche, elenchi dal 15 aprile 2021: guida e istruzioni delle Entrate

È stato l’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019, modificato dal DM del 4 dicembre 2020, ad affidare all’Agenzia delle Entrate il compito di mettere a disposizione dei titolari di partita IVA i dati relativi all’imposta di bollo trimestrale dovuta sulle fatture elettroniche.

A fissare le regole operative è stato il provvedimento pubblicato in data 4 febbraio 2021. La guida tematica pubblicata il 14 aprile 2021 chiude il cerchio delle istruzioni per l’avvio del nuovo servizio telematico.

Dal 15 aprile 2021 è messo a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi un doppio elenco, A e B.

Il primo, l’elenco A, è relativo alle fatture elettroniche del primo trimestre 2021 per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Il secondo, l’elenco B, è invece predisposto dall’Agenzia delle Entrate, e riporta gli elementi identificativi delle fatture elettroniche emesse per le quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Soltanto sull’elenco B può intervenire il contribuente, per modificare o integrare i dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Guida dell’Agenzia delle Entrate - 14 aprile 2021

Bollo sulle fatture elettroniche, modifiche all’elenco B entro il 30 aprile 2021: cosa contiene e come procedere

La guida dell’Agenzia delle Entrate fornisce un’utile tabella relativa alle scadenze per la messa a disposizione degli elenchi A e B relativi al bollo trimestrale, con le relative scadenze per la modifica ed il successivo versamento da parte del contribuente.

PERIODO DI RIFERIMENTOMESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E BDATA LIMITE MODIFICHE ELENCO BVISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLOSCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (**)
3° TRIMESTRE 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
4° TRIMESTRE 15 gennaio dell’anno successivo 31 gennaio dell’anno successivo 15 febbraio dell’anno successivo 28 febbraio dell’anno successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

C’è quindi tempo fino al 30 aprile 2021 per modificare l’elenco B relativo alle fatture elettroniche del primo trimestre per le quali risulta dovuto, ma non indicato, l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Nello specifico, la guida dell’Agenzia delle Entrate indica che l’integrazione è effettuata sulle fatture elettroniche che soddisfino le seguenti condizioni:

  • la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi “Prezzo totale” (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e “Importo” (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata
  • è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:
    • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
    • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
    • N4 (operazioni esenti Iva)
  • non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa.

L’elenco B può essere modificato dal contribuente indicando le fatture per le quali non è dovuta l’imposta di bollo. Sarà altresì possibile indicare, inserendo i relativi estremi identificativi, le fatture elettroniche che invece non sono presenti negli elenchi ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

Per quel che riguarda le integrazioni in aggiunta, l’Agenzia delle Entrate specifica che deve trattarsi di:

  • fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto “ricevuta di consegna” o “ricevuta di impossibilità di recapito”)
  • devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di cessionario/committente devono riferirsi al trimestre in oggetto (e non al trimestre precedente o successivo).

Modifiche ed integrazioni possono essere effettuate anche dagli intermediari delegati al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.

Bollo sulle fatture elettroniche, dopo le modifiche all’elenco B il calcolo dell’importo da parte delle Entrate

Le modifiche all’elenco B possono essere effettuate:

  • in modalità “puntuale”, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B
  • in modalità “massiva”, procedendo, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, al download di un file con estensione .xml - o più file .xml nel caso di un numero elevato di fatture - contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B e al successivo caricamento (upload) del file .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate.

L’elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto.

Alla scadenza del periodo entro il quale è possibile modificare l’elenco B, l’Agenzia delle Entrate effettua il calcolo dell’imposta dovuta per il trimestre di riferimento.

L’importo dovuto è riportato all’interno di “Fatture e Corrispettivi”, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. La data slitta al 20 settembre per il secondo trimestre.

Se entro le scadenze ordinarie l’imposta di bollo risulta omessa o carente, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una PEC, riportando:

  • l’imposta di bollo
  • la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo gli interessi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

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