Se il soggetto sponsorizzato ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale e la sponsorizzazione promuove l'immagine o i prodotti dello sponsor, le spese di sponsorizzazione alle associazioni sportive sono sempre deducibili. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanze numero 8540 del 6 maggio 2020.
Le spese di sponsorizzazioni erogate a favore di associazioni sportive dilettantistiche sono sempre deducibili nei limiti di 200 mila euro, a condizione che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale e la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor.
Al rispetto di tali condizioni l’Amministrazione finanziaria non può effettuare alcuna valutazione sull’inerenza e sulla congruità dei costi. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 8540 del 6 maggio 2020.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 8540 del 6 maggio 2020
- Spese di sponsorizzazione alle associazioni sportive sempre deducibili.
Il fatto – La vicenda prende le mosse dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini IVA, IRPEF ed IRAP a seguito del disconoscimento delle spese di sponsorizzazione sostenute dalla società contribuente.
Il ricorso è stato accolto in CTP ma respinto in CTR. Qui i giudici avevano accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sostenendo l’indeducibilità dei costi per difetto dei requisiti di inerenza e congruità dei medesimi.
Avverso la decisione della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 109 del TUIR nel punto in cui i giudici di merito hanno disconosciuto la deducibilità dei costi di sponsorizzazione per difetto di inerenza con l’attività d’impresa.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della società contribuente, con compensazione delle spese processuali.
Nel caso di specie l’Ufficio accertatore non ha messo in discussione l’effettività del costo sostenuto per la sponsorizzazione o la sua sovrafatturazione ma ha valutato la sua inerenza e congruità.
A riguardo, il Collegio di merito ha osservato che la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2000 secondo cui, “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni … costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La citata disposizione ha introdotto a favore del soggetto erogante il corrispettivo una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
Sul tema la Corte di cassazione ha più volte ribadito che “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale”.
La CTR non si è adeguata agli insegnamenti della Corte perché, pur in presenza di tutti i requisiti sopracitati, ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione dei costi per difetto di inerenza rispetto all’attività esercitata dalla società erogante e la non congruità degli stessi con i ricavi conseguiti, “ovvero sulla base di valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi, nella specie del tutto irrilevanti”.
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