Accesso al Fondo di garanzia, integrazione salariale per i dipendenti e contributi a fondo perduto, queste le principali misure del nuovo decreto a sostegno delle PMI fornitrici delle grandi aziende strategiche sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria. Le novità in Gazzetta Ufficiale
In arrivo misure a tutela delle piccole e medie imprese fornitrici delle grandi aziende che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e che sono sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
Il decreto legge con “Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio.
Si prevede l’accesso al fondo di garanzia fino al 90 per cento, periodi di cassa integrazione per i lavoratori e le lavoratrici coinvolte e contributi a fondo perduto per abbattere il tasso di interesse.
Integrazione salariale, contributi e fondo di garanzia per le PMI creditrici di grandi imprese in crisi
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio il nuovo decreto legge n. 9/2024 che prevede diverse misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
Si tratta del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 31 gennaio, con il quale si adottano ulteriori misure volte ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
Un obiettivo raggiungibile anche grazie alla previsione di misure a tutela delle PMI fornitrici che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria delle grandi imprese committenti in crisi.
Il primo strumento introdotto in favore delle PMI che si trovano in questa situazione, concesso a titolo gratuito, e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del committente, è l’accesso al Fondo di garanzia (legge n. 662/1996) sui finanziamenti di importo massimo pari ai crediti nei confronti dell’impresa committente.
La garanzia è concessa fino alla misura:
- dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
- del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
Per potervi accedere, le PMI devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data della richiesta, oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure di amministrazione finanziaria.
Contributo a fondo perduto per l’abbattimento del tasso di interesse sulle operazioni
Una seconda misura introdotta dal decreto riguarda la possibilità per le PMI in questione di richiedere un contributo a fondo perduto con l’obiettivo di abbattere il tasso di interesse applicato sulle operazioni finanziarie.
Il contributo è riconosciuto alle piccole medie imprese nei limiti del regime de minimis.
Questo è pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50 per cento del contrattuale.
Il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all’operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell’ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe.
Le modalità di attuazione saranno definite da un apposito decreto del MIMIT da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto n. 9/2024.
I crediti nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, inoltre, sono prededucibili ai sensi dell’articolo 6 del codice della crisi e dell’insolvenza.
Se i crediti precedono l’ammissione alla procedura, possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese. Devono però essere riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.
Integrazione salariale per i lavoratori delle PMI
L’articolo 4 del decreto, infine, prevede il riconoscimento per il 2024 di un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti delle PMI che che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione da parte delle grandi imprese in crisi.
L’integrazione è erogata dall’INPS nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del Dlgs n. 148/2015, per un periodo non superiore a 6 settimane.
Il nesso causale è individuato nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente.
Le integrazioni in questione non sono compatibili con i trattamenti di integrazione salariale di cui al Dlgs n. 148/2015.
I datori di lavoro dopo aver inviato l’apposita comunicazione alle RSA o RSU trasmettono telematicamente la domanda di accesso al trattamento all’INPS. Questa deve contenere l’elenco con i nominativi dei lavoratori interessati e l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti previsti.
L’integrazione può essere erogata direttamente dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga, con il relativo importo rimborsato dall’INPS. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il sostegno sia pagato direttamente dall’INPS.
Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale del decreto n. 9/2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Integrazione salariale, contributi e fondo di garanzia per le PMI creditrici di grandi imprese in crisi