Al via la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dal 1° al 31 agosto 2022. Cos'è, come funzione e quando si applica? Tutte le regole sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 742 del 1969.
Al via dal 1° agosto 2022 la sospensione feriale dei termini processuali: il periodo fino al 31 agosto resterà fuori dal calcolo delle scadenze per gli adempimenti.
Secondo la Legge numero 742 del 7 ottobre 1969, così come modificata dal Decreto Legge numero 132 del 12 settembre 2014, infatti, il termine entro cui bisogna compiere una determinata attività processuale viene “congelato” dal primo giorno di agosto per 31 giorni e riprende a decorrere solo dal 1° settembre in poi.
La sospensione feriale dei termini processuali, però, non riguarda tutti gli atti indifferentemente e, anzi, sono molte le ipotesi in materia penale, civile e amministrativa che, specie per il loro carattere di urgenza, restano escluse dal differimento.
Si tratta di una “pausa estiva” delle scadenze che si affianca a quella più breve in materia fiscale che, si ricorda, va dal 1° al 20 agosto.
In questo caso la sospensione riguarda gli adempimenti fiscali e i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali che, laddove scadano dal 1° al 20 agosto, potranno essere effettuati entro il 20 di agosto senza alcuna maggiorazione.
Per sapere che cos’è e come funziona la sospensione dei termini processuali bisogna però partire dalla norma e vedere come si applica al caso concreto.
Sospensione feriale dei termini processuali 2022: cos’è, come funziona e quando si applica
La ragione della sospensione feriale dei termini processuali è legata al diritto alla difesa sancito, primariamente, dall’articolo 24 della Costituzione.
L’estate, del resto, viene normalmente dedicata alla vacanza - da qui sospensione “feriale”- e perciò il Legislatore ha ritenuto fosse troppo oneroso per le parti processuali assolvere a tutti gli adempimenti durante questo periodo.
In buona sostanza, l’articolo 1 della Legge numero 742/1969 stabilisce che la sospensione inizia dal 1° agosto compreso e termina il 31 agosto, compreso anch’esso e per 31 giorni i termini processuali smettono di decorrere.
Nel caso particolare in cui, poi, il termine sia iniziato a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine del periodo.
Si ricorda, inoltre, che prima del 2015 il “congelamento” delle scadenze processuali interveniva per 45 giorni, dal 1° al 15 settembre, poi ridotto a 31 dal citato Decreto Legge numero 132/2014 con lo scopo di smaltire e velocizzare i processi.
Sospensione feriale dei termini processuali 2022: quali sono i casi esclusi
Se la sospensione feriale è volta a favorire le parti processuali per esonerarle dagli adempimenti dovuti durante l’estate, questa interruzione non può di certo arrecare loro un danno.
Per questo motivo, quando la regola rischia di essere addirittura controproducente, ossia quando l’atto specifico verte su una materia di estrema rilevanza e delicatezza - per esempio se l’atto riguarda la libertà personale di qualcuno - la sospensione non si applica.
In particolare, in materia penale i termini processuali continuano a decorrere nei casi seguenti:
- procedimenti riferiti ad imputati in stato di custodia cautelare quando sia intervenuta la rinuncia alla sospensione dei termini;
- indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata;
- cause riguardanti imputati detenuti o reati soggetti a prescrizione, o che, comunque, presentano carattere di urgenza;
- procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza;
- in caso di incidente probatorio per l’assunzione delle prove non rinviabili.
L’elenco è il risultato di quanto disposto dagli articoli 2, 2-bis, 4 della citata Legge numero 742/1969, dall’articolo 91 del Regio Decreto numero 12/1941, e dagli articoli 467 e 392 del Codice di Procedura Penale.
In materia civile, invece, non rientrano nelle ipotesi di sospensione:
- i procedimenti cautelari;
- le cause alimentari;
- i procedimenti volti all’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
- i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione;
- i procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in genere, a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;
- cause relative a inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza imposti da contratti e accordi collettivi;
- i procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi;
- le cause con oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche non inerenti all’esercizio di una impresa;
- i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari;
- i rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che determinano una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico;
- le assicurazioni sociali;
- gli infortuni sul lavoro;
- le malattie professionali;
- gli assegni familiari;
- ogni forma di previdenza e assistenza obbligatorie.
Anche in questo caso, l’elenco è stato elaborato sulla base degli articoli 3 e 4 della legge 742/1969, dell’articolo 92 del Regio Decreto numero 12/1941 e degli articoli 409 e 442 del Codice di Procedura Civile.
In materia amministrativa, infine, così come stabilito dall’articolo 5 della Legge numero 742/1969 non rientrano nella sospensione feriale i seguenti casi:
- le impugnazioni delle decisioni delle commissioni territoriali per la protezione internazionale;
- i procedimenti per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Per quanto riguarda il processo tributario, poi, la sospensione non si estende ai termini aventi natura amministrativa, ossia quelli riguardanti:
- la notifica di atti amministrativi d’imposta, quali avvisi di liquidazione e di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento;
- il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (ad esempio IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro, IMU);
- la presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni (ad esempio il modello UNICO, la dichiarazione IRAP, la dichiarazione IMU e la dichiarazione di successione).
Si ricorda, infine, che nonostante l’attività di natura contenziosa risulta generalmente sospesa ad agosto, ad eccezione dei casi sopracitati, non esiste alcuna norma che esclude invece la reperibilità degli avvocati che in questo periodo possono continuare a lavorare normalmente.
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