Chi sono i soggetti realmente tutelati dalla legge sul diritto d'autore e come nascono i diritti morali e patrimoniali sulle opere dell'ingegno: ecco un'analisi puntuale della normativa vigente.
Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, ossia quelle opere originali che sono il frutto dell’attività creativa di uno o più soggetti, definiti appunto autori.
Agli autori la legge attribuisce un complesso di diritti relativi alla loro personalità (c.d. diritti morali) e alla possibilità di trarre un profitto dall’opera creata (c.d.diritti patrimoniali).
Mentre i diritti patrimoniali - anche detti di utilizzazione economica - sono diritti di cui l’autore può disporre in piena libertà (può rinunciare al loro esercizio, trasferirli, concederli in licenza a terzi in cambio di un compenso o a titolo gratuito) e hanno una durata limitata nel tempo, i diritti morali sono diritti incedibili e irrinunciabili da parte del titolare, e durano per sempre, senza alcun limite temporale.
Ciò è significativo della centralità nel nostro ordinamento degli aspetti morali prima ancora che economici della tutela del diritto d’autore, a differenza dei sistemi di derivazione anglosassone ove un maggior rilievo è dato piuttosto alla protezione dei diritti economici legati alla riproduzione delle opere (copyright).
I soggetti del diritto d’autore: l’acquisto a titolo originario dei diritti
Ma come nascono i diritti riconosciuti agli autori delle opere dell’ingegno?
L’art. 6 della Legge sul diritto d’autore (LDA) che apre il capo II dedicato ai soggetti del diritto, stabilisce che:
“Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”
Ciò significa che l’autore acquista i suddetti diritti per il solo fatto della creazione dell’opera, senza che siano richieste ulteriori formalità, come la pubblicazione, la registrazione o il deposito.
Così, ad esempio, nel momento in cui il compositore dà forma alle proprie idee trascrivendole su uno spartito musicale nascono in automatico una serie di diritti a suo favore e a tutela dell’opera musicale creata.
L’eventuale deposito dell’opera presso la SIAE o presso il MIBACT ai fini dell’iscrizione nel Registro Pubblico Generale delle opere protette (R.P.G.), non ha efficacia costitutiva del diritto d’autore ma mira semplicemente a precostituire la prova della data di creazione dell’opera e dell’autore della stessa.
Difatti, l’art. 106 LDA stabilisce che l’omissione del deposito delle opere protette, disposta dal precedente art.105, non incide sull’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore, avendo tale formalità la differente funzione di costituire una prova legale certa circa la data della creazione e la paternità sull’opera.
La funzione di pubblicità/notizia scaturente dalla registrazione dell’opera è cosa diversa, dunque, dal riconoscimento della titolarità dei diritti in capo al suo autore.
I soggetti del diritto d’autore: la presunzione legale della paternità dell’opera
L’art. 8 LDA dispone poi una c.d. presunzione legale, vale a dire che in base alla legge si presume autore, salvo prova contraria, colui che è indicato come tale nelle forme d’uso oppure è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera.
Il secondo comma stabilisce che valgono come nome dell’autore lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Le forme d’uso sono quelle tipiche di ogni settore e consistono, ad esempio, nell’indicazione del nome dell’autore nelle diverse edizioni di un’opera letteraria, nei credits che si trovano sulle copertine dei dischi, contenenti le indicazioni relative al nome dell’autore e al nome dell’artista interprete o esecutore, e così via.
La presunzione di legge serve dunque ad agevolare la prova della creazione dell’opera e dell’appartenenza originaria dei diritti, prova che altrimenti potrebbe essere difficile da fornire, specie nei casi in cui l’autore non abbia provveduto all’iscrizione dell’opera presso uno dei registri appositamente istituiti.
Si tratta in ogni caso di una presunzione relativa, che può cioè essere superata dalla prova contraria fornita da un altro interessato che dimostri che il soggetto indicato come autore in realtà non riveste tale qualifica.
I soggetti del diritto d’autore: opere anonime e sotto pseudonimo
Le opere anonime sono opere pubblicate senza rivelare l’identità dell’autore, appunto anonimamente, mentre quelle sotto pseudonimo sono le opere pubblicate non con il nome proprio dell’autore, ma tramite l’impiego di un nome fittizio.
In entrambi i casi, a norma dell’art. 9 LDA, è ammesso a far valere i diritti dell’autore chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato l’opera, finché l’autore non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica qualora si tratti degli pseudonimi indicati nell’art. 8, di cui si è detto sopra, ossia quelli notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
I soggetti del diritto d’autore: opere in comunione, opere composte e opere collettive
Può accadere che l’opera sia il frutto del lavoro e del contributo di più soggetti.
A seconda che il contributo di ciascuno sia distinguibile o meno da quello degli altri si parla di opere in comunione, di opere composte o di opere collettive.
L’opera in comunione è quell’opera risultante da apporti creativi di più persone che vanno a formare un tutto e in cui non è possibile distinguere il contributo di ciascuno.
In questo caso, l’art. 10 LDA stabilisce che il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori, precisando che:
“le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l’opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera può essere autorizzata dall’autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite”
I diritti spettano quindi ai coautori indistintamente, salvo che vi sia diverso accordo fra le parti, e per pubblicare o comunque utilizzare l’opera sarà necessario il consenso di tutti i comunisti.
L’opera composta è ugualmente un’opera soggetta alle regole della comunione, in quanto essa è il risultato di più contributi i quali, seppur distinguibili gli uni dagli altri, vengono percepiti dal fruitore dell’opera come un tutt’uno, poiché ciascun apporto appartiene ad un genere diverso e va a comporre unitariamente l’opera.
Si pensi ad un brano composto da musica e testo, quindi da due parti distinte che sono tuttavia percepite come un unicum, essendo unico il risultato.
In tal caso ognuno rimane autore della sua parte: avremo da un lato l’autore delle musiche, o compositore, e dall’altro l’autore del testo, o paroliere, ma gli stessi saranno coautori dell’opera finale e ogni utilizzo di quest’ultima dovrà essere autorizzato da entrambi.
L’opera collettiva, invece, è la riunione di opere di autori distinti che vengono messe insieme da un altro soggetto che coordina il lavoro nel suo complesso e diviene a sua volta autore, cioè titolare di diritti autonomi e diversi rispetto ai diritti vantati dagli altri sulle singole opere.
Le opere collettive hanno dunque carattere di creazione autonoma rispetto alle opere di cui sono composte.
Il tipico esempio è il giornale o l’enciclopedia, o anche il dizionario, le antologie, le riviste e così via, che sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d’autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
A questo proposito, l’art. 7, comma 1, LDA puntualizza che:
“E’ considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa”
con ciò intendendo che all’autore dell’opera collettiva spetteranno sia i diritti morali che quelli patrimoniali sulla propria creazione, mentre ai singoli autori che hanno realizzato le parti dell’opera collettiva spettano i diritti morali e patrimoniali sulla parte che ognuno di essi ha realizzato.
I soggetti del diritto d’autore: le opere derivate
Il diritto d’autore protegge anche le c.d. opere derivate, ossia le elaborazioni di un’opera originale che presentano a loro volta carattere creativo, come le traduzioni in un’altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni o aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale (art. 4 LDA).
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, LDA l’autore dell’opera derivata gode dei diritti morali e patrimoniali sulle proprie creazioni, nei limiti del suo lavoro.
Tale disposizione, tuttavia, va letta in combinato con il successivo art. 18 LDA, a mente del quale il diritto di elaborazione spetta in via esclusiva all’autore dell’opera originaria.
Se ne desume che affinché un soggetto possa validamente apportare delle modifiche o trasformazioni ad un’opera preesistente senza violare i diritti già costituiti su quell’opera, onde ricavarne un’opera altrettanto originale e poter godere della relativa protezione, dovrà necessariamente dotarsi di una preventiva autorizzazione da parte dell’autore originario.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: I soggetti del diritto d’autore